Ecobonus | Superbonus | Cessione del Credito
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Tutto su Ecobonus

SuperEcobonus ed Ecobonus: tutto quello che serve sapere su questi incentivi fiscali per le costruzioni a partire dalle detrazioni, regole, requisiti, cessione del credito, istruzioni per l'uso.

NB - I contenuti della pagina sono aggiornati alle seguenti disposizioni recenti:


Che cos'è l'EcoBonus

Con Ecobonus si intende un incentivo fiscale volto alla riduzione dei consumi energetici degli edifici esistenti. Si tratta di una detrazione, con aliquota variabile, di parte (o di tutte) le spese sostenute per riqualificare un fabbricato esistente, attraverso l’applicazione di precise tecnologie.

L’Ecobonus si divide in 3 grandi tipologie:

  1. Ecobonus ordinario, con aliquote che possono arrivare sino al 65%, fruibile tanto da soggetti IRPEF quanto da soggetti IRES, sia per immobili strumentali che per immobili merce o patrimonio;
  2. Ecobonus ed ecosismabonus per edifici con più unità immobiliari, con aliquote che possono variare dal 70% sino all’85%, fruibile tanto da soggetti IRPEF quanto da soggetti IRES, sia per immobili strumentali che per immobili merce o patrimonio;
  3. SuperEcobonus, per edifici condominiali, edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi, edifici da 2 a 4 unità immobiliari di proprietà dello stesso soggetto, edifici appartenenti o gestiti da ex IACP, ONLUS e società sportive. La disciplina del Superbonus è stata rivista con la Legge di Bilancio 2022 che ha apportato alcune modifiche sostanziali in tema di percentuali di detrazione per gli anni a venire, e poi rimodulata e rivista con il Decreto Aiuti, il Decreto Aiuti-Bis e il Decreto-Aiuti Quater, tutti nell'anno 2022. Possono fruirne solo condòmini, persone fisiche e, per le sole spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici condominiali, anche soggetti IRES.

In virtù di quanto disposto dal DL 11/2023, a partire dal 17 febbraio 2023 l'Ecobonus può essere fruito solo attraverso la detrazione diretta delle imposte (in dichiarazione dei redditi) per gli anni a seguire.

Le possibilità di scegliere una delle due opzioni alternative, cioè:

  1. attraverso la cessione del credito fiscale generato dalla conversione della detrazione in credito di imposta (regola attuale: 1+2+1, totale 4 cessioni);
  2. attraverso lo sconto in fattura concesso da uno o da tutti i fornitori, che recupereranno il mancato introito sottoforma di detrazione o di credito di imposta, a loro volta cedibile con meccanismo 1+2+1 (prima libera, due condizionate e riservate a banche e assicurazioni, ultima riservata alle banche verso i loro correntisti);

è limitata alle operazioni già in corso prima della data di cui sopra, come vedremo in seguito.

Caratteristica essenziale dell’Ecobonus è la richiesta di garantire determinate prestazioni grazie alle tecnologie impiegate, che dovranno poi essere asseverate, analogamente alla congruità delle spese, da un tecnico abilitato. I requisiti da garantire e il format delle asseverazioni sono contenute all’interno dei 2 decreti ministeriali datati 06/08/2020 ma pubblicati in GU soltanto ad inizio ottobre 2020. 

 

Con questa pagina INGENIO vuole dare una guida al lettore aggiornata con tutti i riferimenti e i collegamenti ai nostri approfondimenti sui singoli punti.



  

Gli aggiornamenti sull'ECOBONUS

Ecco di seguito gli ultimi aggiornamenti su ECOBONUS e SUPERBONUS, ordinati per data. Questa Sezione sarà aggiornata man mano che ci sono novità importanti.

 

Decreto Salva Superbonus è legge: tutela dei redditi bassi, decalage, stretta al Bonus Barriere

La legge 17/2024 del 22 febbraio ha convertito senza modifiche il Decreto Salva Superbonus: restano quindi le tempistiche già fissate dal procedimento originario, la stretta sul Bonus Barriere Architettoniche e il contributo a tutela dei cittadini con i redditi più bassi (sotto i 15 mila euro), finalizzato a consentire la conclusione dei cantieri Superbonus che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023 (in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024). Scopri tutto su Ingenio!

 

Decreto Salva Superbonus: ok agli interventi fino al 31/12/23, tutela dei redditi bassi, stretta su Bonus Barriere e cessione del credito

Il decreto Salva Superbonus, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023, per tutelare i cittadini con i redditi più bassi e consentire la conclusione dei cantieri “Superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, prevede uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Scopri tutto su Ingenio!

 

Decreto Asset e Investimenti è legge: proroga Superbonus unifamiliari al 31 dicembre 2023, messa in sicurezza ponti

9 ottobre 2023 - La legge 136/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, converte definitivamente il DL Asset e Investimenti nel quale è contenuta la proroga di 3 mesi, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, per completare i lavori e i bonifici con il Superbonus 110% sulle villette e le unità abitative unifamiliari. Scopri tutto su Ingenio!

 

Superbonus e altri bonus edilizi: i nuovi chiarimenti del Fisco su cessione del credito e sconto in fattura

8 settembre 2023 - L'Agenzia delle Entrate, in una lunga circolare, chiarisce in particolare in quali casi sono applicabili le deroghe che consentono ai contribuenti di accedere alle due opzioni (cessione del credito e sconto in fattura) alternative alla detrazione in dichiarazione dopo i divieti posti dal Decreto Cessioni. Scopri tutto su Ingenio!

  



 

SINTESI

L'Agenzia delle Entrate nella sua guida riassume in alcune tabelle le agevolazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), finalizzati all’efficientamento energetico e, congiuntamente, alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Una sintesi utile per comprendere alcuni aspetti fondamentali relativi agli interventi di EcoBonus e SismaBonus:

  • A cosa si applica
  • Chi lo può applicare
  • Quali percentuali
  • Gli importi

 



  

L'Ecobonus oggi: varie possibilità 

L'Ecobonus standard (con le scadenze e le aliquote)

  • Ecobonus: la detrazione 'classica' prevista per i lavori di risparmio energetico ammessi all’ecobonus è pari al 65%, percentuale che sale fino al 75% per i condomini e che se accorpata al sismabonus può arrivare all’85% del totale di importo sostenuto. Occhio però per alcune tipologie di lavori, come le schermature solari, per le quali vale invece il 50% di sconto classico del Bonus Ristrutturazioni. La detrazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024;
  • Sconto in fattura/Cessione del credito: la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in merito alle spese sostenute per bonus edilizi (c.2 dell’art. 121 del DL 34/2020) negli anni 2022, 2023 e 2024 è possibile solo per lavori già avviati (per i quali è stata presentata la CILA-S) prima del 17 febbraio 2023 e per alcune eccezioni (barriere architettoniche, ONLUS, case popolari, zone terremotate). A partire da tale data le due opzioni non sono più esercitabili.

Facciamo chiarezza però sulla differenza delle percentuali di detrazione.

   

Ecobonus 50% (rientrano nel Bonus Ristrutturazioni)

Gli interventi sottoelencati non rientrano nell’ecobonus ma nel bonus ristrutturazioni e quindi beneficiano della detrazione al 50%

  • infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie senza termovalvole;
  • stufe a legna o a pellet, a patto che il produttore abbia attestato il rendimento energetico.

   

Ecobonus 65%

Le agevolazioni confermate al 65% sono quelle per interventi di

  • coibentazione dell’involucro opaco;
  • pompe di calore;
  • sistemi di building automation;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro).

   

Ecobonus 70 e 75%

Si sale al 70% e al 75% per gli interventi in condominio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare.

  

EcoSismabonus 80 e 85%

Se gli interventi sono in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione è dell’80%.

Riducendo di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%.

Il limite massimo di spesa consentito passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

La tabella sottostante riepiloga tutte queste indicazioni.

   

   

Il Superbonus rivisto dalla Legge di Bilancio 2023 (con le scadenze)

Il Superbonus è stato confermato dalla Manovra 2023 ma con alcune modifiche che riguardano la tipologia di interventi, i beneficiari e l’aliquota fiscale che in taluni casi si abbassa. Poi sono intervenuti i vari Decreti Aiuti, in particolare il DL Aiuti-Quater (176/2022), a modificare scadenze e percentuali di detrazioni per determinate tipologie di edifici.

Ad oggi, quindi, per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001:

  • si può ancora usufruire del Superbonus 110% solo se è stata deliberata in fase assembleare tramite atto notorio che accerti la data di delibera entro il 18/11/22 con l’obbligo di presentazione della CILA-S entro il 31/12/22;
  • si può ancora usufruire del Superbonus 110% solo se è stata deliberata in fase assembleare tramite atto notorio che accerti la data di delibera dal 19 al 24 novembre 2022 con l’obbligo di presentazione della CILA-S entro il 25/11/22;
  • negli edifici con unico proprietario da 2 a 4 unità immobiliari, è possibile ancora usufruire del Superbonus 110% solo se è stata presentata la CILA-S entro il 25/11/2022.
  • la percentuale resta al 110% fino al 31 dicembre 2025 solo nelle aree terremotate.

In metito al 'decalage' del DL Aiuti Quater, questa è la situazione attuale:

  • 90% fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per il 2024;
  • 65% per il 2025.

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari è confermata la detrazione al:

  • 110% fino al 31 dicembre 2023 purchè alla data del 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori (si intendono TUTTI i lavori, compresi quelli non passibili di Superbonus). In questo articolo spieghiamo come si dimostra il 30% del SAL, in questo invece è contenuto un esempio concreto per la redazione del SAL;
  • 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, ma per ottenere la detrazione è necessario rispettare diversi requisiti: il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà sull’immobile, e avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 € nell’anno precedente, inoltre tale immobile deve essere adibito ad abitazione principale.

Per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa è confermata la detrazione al:

  • 110% fino al 31 dicembre 2023 purchè alla data del 30 giugno 2023 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo (in caso contrario, detrazione valida solo fino al 30 giugno 2023).

Per gli interventi effettuati da Onlus, Associazione di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato è confermata la detrazione al:

  • 110% fino al 31 dicembre 2022 con CILA-S presentata entro il 25/11/2022 e delibera assembleare antecedente (31 dicembre 2025 solo per le aree terremotate), altrimenti scende al 90% con effetto retroattivo;
  • 90% fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per il 2024;
  • 65% per il 2025.

IMPORTANTE. Tutti gli interventi trainati seguono le tempistiche degli interventi trainanti, quindi le persone fisiche che realizzano interventi trainati nei loro edifici potranno portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, scadenza 'naturale' per i condomini.


La detrazione si applica per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per:

  • a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • d) lavori di coibentazione del tetto;
  • e) Sono ammessi gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi  (in genere, gli edifici collabenti appartenenti alla categoria catastale F2), purché, al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
  • f) Fra gli interventi trainati hanno accesso al Superbonus anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna ai portatori di handicap grave, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir). ATTENZIONE: Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, una importante riguarda gli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche che vede una nuova agevolazione del 75%. Il bonus serve per installare ad esempio ascensori o montacarichi, e sarà esteso anche a «interventi di automazione degli impianti degli edifici», comprese le spese di smaltimento dei vecchi impianti. Per tutto il 2022 quindi questi interventi potranno godere di un’agevolazione del 75% che potrà essere utilizzata:
    • direttamente in dichiarazione dei redditi, in cinque quote annuali di pari importo;
    • mediante sconto in fattura e cessione del credito.
  • installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (comma 1.1 dell’articolo 119, introdotto dal DL 17/2022 convertito in legge 34/2022): si tratta, in particolare, di tubi in polietilene installati nel terreno che permettono la circolazione di un fluido nel loro interno.

  


Garantire comfort ed efficienza energetica nei piccoli edifici residenziali

In genere, le più comuni configurazioni impiantistiche sono composte da caldaia (tradizionale o a condensazione) più radiatori. Pur potendo comunque garantire elevati rendimenti, queste configurazioni impiantistiche non riescono a incidere sensibilmente sul valore della temperatura media radiante, e sono strettamente correlate ad una concezione che prevede l’uso di fluido termovettore a medio-alta temperatura, e combustione fossile (con conseguenti emissioni in atmosfera). La IAQ, in queste configurazioni, è spesso demandata alla sola apertura/chiusura delle finestre (aerazione o ventilazione naturale, a seconda dei casi).

Luca Rollino

Per saperne di più


   

Limiti di spesa per gli interventi

Gli interventi di installazione del cappotto termico avranno tetti di spesa più bassi e differenziati in base alla tipologia degli edifici.

Così: dai 60 mila euro inizialmente previsti per ogni unità immobiliare, si passerà a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari;
  • 40mila euro per i condomìni fino a otto unità immobiliari;
  • 30mila euro per quelli più grandi;
  • 20mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni fino a otto unità immobiliari;
  • 15mila euro per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centrali a condensazione, a pompa di calore, di microcogenerazione o a collettori solari, moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono l’edificio, nei condomìni con più di otto unità immobiliari.

Questi importi devono essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per la realizzazione degli interventi devono essere utilizzati materiali isolanti che rispettino i Criteri ambientali minimi (CAM) fisati con il DM 11 ottobre 2017.

  


I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale. Gli acquisti verdi devono tener conto dell’intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dal suo smaltimento, alla sua disponibilità sul mercato, alla trasparenza della filiera produttiva.

Luca Rollino


  

Sono trainati tutti i lavori già previsti per l’ecobonus classico, con l’aggiunta di due tipologie importanti: il fotovoltaico e l’acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche.

Si applicheranno quindi gli attuali limiti di detrazione o di spesa previsti per le varie tipologie di intervento.

 

Miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio

Per l'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti ministeriali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

   

I requisiti tecnici (Decreto Prezzi) e i prezzari

Il riferimento principale per i 'massimali di costo' è il decreto del MITE del 14 febbraio 2022, cd. Decreto Prezzi 2 o Decreto Massimali di Costo, 'attuativo' della Legge di Bilancio 2022 e del Decreto Antifrodi poi confluito in Manovra, che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi (tra i quali Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate). Il provvedimento è entrato in vigore - con i nuovi costi indicati nell'Allegato A - il 15 aprile 2022.

Il decreto si applica alla tipologia di beni individuata dall'allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, del DL 34/2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese:

  • sia in caso di fruizione diretta della detrazione;
  • sia in caso di esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 121, comma 1, del medesimo DL 34/2020.

per gli interventi di cui al comma 2 dell’art.121 del DL 34/2020, se non sia già stato presentato il titolo edilizio alla data di entrata in vigore del presente decreto (nel qual caso si applica ancora il DM 6 agosto 2020).

La Legge di Bilancio 2022 ha anche chiarito che i prezzari individuati ai fini degli interventi di riqualificazione energetica - Ecobonus e SuperEcobonus (quindi anche i prezzari DEI) - restano applicabili anche per tutti gli altri bonus edilizi (Sismabonus, Supersismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate).

Poi bisogna sempre considerare il DM Requisiti Tecnici (decreto 6 agosto 2020) che, in attuazione dell’art.14, comma 3-ter, del decreto-legge 63/2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi degli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, cioè il Superbonus 110%, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento che, però, dal 15 aprile 2022 saranno quelli indicati dal sopracitato DM 14 febbraio 2022.

Quindi, riassumendo:

  • fino al 14 aprile 2022, valgono i costi massimi indicati nel DM 6 agosto 2020;
  • dal 15 aprile 2022, per gli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente al 15 aprile 2022, valgono i costi massimi indicati nel DM 14 febbraio 2022;
  • in ogni caso i due decreti continueranno anche dopo il 15 aprile 2022 ad essere applicati "in coordinamento".

Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A del DM 14 febbraio 2022, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI.

   

Le asseverazioni (Decreto Asseverazioni) e le novità del DL Antifrodi inglobato nella Manovra 2022

Il DL Rilancio prevede che "i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti ... e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati". L’Asseverazione deve essere inviata all'ENEA.

Per questa attività si far riferimento al "Decreto Asseverazioni": il provvedimento contiene i termini e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, le verifiche ai fini dell’accesso alla cessione o allo sconto in fattura, i controlli a campione, le sanzioni, la comunicazione all'Agenzia delle entrate e al Mef, la rendicontazione delle attività. Parte fondamentale è dedicata alle caratteristiche delle polizze assicurative che i tecnici abilitati (professionisti tecnici) devono stipulare per 'essere in regola'.


L'ASSEVERAZIONE: il tecnico asseveratore attesta che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con il ministero.


L'asseverazione infedele da diritto all'Erario di disconoscere l'agevolazione.

Con l'avvento del Decreto 157/2021 - Antifrodi, poi inglobato nella Legge di Bilancio 2022 che lo ha aggiunto agli artt.119 e 121 del DL Rilancio, sono stati estesi gli obblighi del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese anche per i bonus diversi dal Superbonus (e quindi anche all'Ecobonus, al Sismabonus e al Bonus Facciate), in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

L'estensione dell'onere riguarda in particolare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (sismabonus), di recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti (bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per asseverare la congruità delle spese, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise del 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Ma per quanto riguarda l'asseverazione della congruità delle spese e il visto di conformità, ci sono alcune ulteriori semplificazioni: non c'è obbligo del rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, per i lavori classificati come "attività di edilizia libera" ai sensi Testo Unico Edilizia (dpr 380/2001), del DM 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale.

Lo stesso obbligo non sussiste per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al Bonus Facciate.

   

Antifrodi 2: sanzioni pesanti per chi assevera il falso e novità per le assicurazioni

NOVITA' DAL DL ANTIFRODI 2 - Da segnalare che l'art.2 del DL 13/2022, in vigore dal 26 febbraio 2022, ha inserito il comma 13.bis.1 all'art.119 del DL Rilancio, specificando che "Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata".

Contestualmente, il DL Antifrodi 2 ha inserio alcune novità in materia di assicurazione professionale. Al comma 14 dell'art.121 del DL 34/2020, infatti, le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono state sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni». 

Ciò significa che:

  • il massimale dovrà essere pari all'importo dei lavori oggetto di attestazioni e assevarazioni;
  • è necessario stipulare una polizza assicurativa per ciascun intervento.

Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione RC professionale a copertura dei possibili danni che possano scaturire dall'attività svolta. L'art. 119 del DL Rilancio aggiunge un ulteriore elemento, la tutela del bilancio dello Stato. Al tecnico Asseveratore è quindi richiesto di stipulare una polizza assicurativa della RC, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, e comunque non inferiore a 500 mila euro.

Ing. Luca Rollino


  

Conformità dei titoli abitativi

Il SuperBonus del Decreto Rilancio esigono una conformità urbanistica. Per questo motivo oltre a dimostrare i risultati energetici e strutturali che si intendono raggiungere, è necessario una verifica di conformità edilizia ed urbanistica per le parti comuni degli immobili oggetti degli interventi che godono del 110%.

Per la fruizione del Superbonus 110%, quindi, l'abuso edilizio non è mai tollerato, la discordanza a volte sì: lo ha precisato il MEF, in una delle sue FAQ, che è ammessa una limitata tolleranza del 2% superata la quale si incorre nella decadenza dai benefici fiscali.

NOVITA' DAL DL SEMPLIFICAZIONI BIS (legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021): le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Per saperne di più leggi l'approfondimento: Superbonus 110% e irregolarità urbanistiche: l'abuso non è tollerato, la discordanza a volte sì

  

Il Superbonus con la CILA (DL Semplificazioni 2021)

In virtù delle modifiche effettuate dalla legge 108/2021, di conversione del DL Semplificazioni Bis (77/2021):

  1. il cappotto termico e il cordolo antisismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle norme sulle distanze minime;
  2. le «violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle funzioni di controllo» non comportano «la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata»;
  3. qualora l’immobile sia stato venduto e sia sottoposto agli interventi del 110%, viene allungato da 18 a 30 mesi il termine per fissare la residenza nel nuovo immobile acquistato senza perdere i benefici fiscali legati all’acquisto;
  4. vanno considerati manutenzione straordinaria ed eseguiti mediante Cila (modello Superbonus) anche gli interventi che riguardino «le parti strutturali degli edifici o i prospetti»;
  5. per gli interventi di edilizia libera del dpr 380/2001, non sarà necessario presentare la Cila (comunicazione di inizio lavori asseverata) modello Superbonus (quindi con indicato il numero del titolo edilizio originario dell’immobile) ma basterà una Cila con la semplice descrizione dell’intervento. Su quest’ultimo punto la norma approvata precisa inoltre che «in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata» e che «non è richiesta la Scia (segnalazione certificata di inizio attività)».

  


Quando è possibile perdere il beneficio per disposizioni TUE

La legislazione e le normative di natura fiscale devono infatti “sposarsi” con le disposizioni vigenti di natura urbanistica, architettonica, strutturale, energetica che riguardano gli interventi oggetto di detrazione.

Una considerazione sorge a seguito delle disposizioni dettate dal TUE (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.); al Capo III l’art. 49 tratta infatti le “Disposizioni fiscali” con specifico riferimento agli interventi abusivi.

Il suddetto articolo dispone che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici”.

Vengono identificati in dettaglio le possibili difformità inerenti al contrasto con il titolo, che riguardano violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Luca Rollino

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Aliquota IVA applicabile

Per gli interventi agevolati con il Superbonus del 110%  l'aliquota IVA applicabile può essere del 4%, del 10% o del 22%: dipende dal tipo di bene o servizio acquistato, dal tipo di unità immobiliare in cui viene effettuato l'intervento e dal tipo di eventuale autorizzazione comunale richiesta.

Per la maggior parte dei lavori si applica l'IVA la 10%. Per esempio l'applicazione di questa aliquota è possibile per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, di prestazioni d'opera o di fornitura con posa in opera, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i restauri conservativi e le ristrutturazioni edilizie su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata comprensive dei beni finiti. Si applica quindi il 10% per l'acquisto di materie prime o semilavorati compresi i servizi di posa in opera.

Le persone fisiche calcolano la detrazione IRPEF del 110% sull'importo della fattura comprensivo di IVA.

  



  

Superbonus 110% anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione

Il Decreto Rilancio ha esteso il Superbonus alle ricostruzioni che il DL Semplificazioni sta rendendo più libere: è possibile la fruizione del superbonus 110%, e di tutti i bonus casa, anche alle ricostruzioni con aumento di volumetria.

Grazie alle modifiche - già ampiamente approfondite - introdotte dal DL Semplificazioni al Testo Unico Edilizia, si è allargata la nozione di demolizione e ricostruzione ricompresa nella categoria della ‘ristrutturazione’, comprendendo anche edifici ricostruiti “con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” e con “incrementi di volumetria”.

Semplificando: mentre prima la ricostruzione con aumento di volumetria era considerata ‘nuova costruzione’ e quindi non agevolata dai bonus fiscali sul recupero edilizio, con le modifiche introdotte dovrebbe essere possibile fruire delle agevolazioni fiscali anche per gli ampliamenti.

 



  

Applicazione SUPERECOBONUS

Riepilogando:

  • condomìni, edifici plurifamiliari, Onlus, ApS e AdV (art. 119 comma 9 lett.a) e d-bis) DL 34/2020) hanno diritto al SuperEcobonus:
    • 110% fino al 31 dicembre 2022 con CILA-S presentata entro il 25/11/2022 e delibera assembleare antecedente (31 dicembre 2025 solo per le aree terremotate), altrimenti scende al 90% con effetto retroattivo;
    • 90% fino al 31 dicembre 2023;
    • 70% per il 2024;
    • 65% per il 2025.
  • persone fisiche su edifici unifamiliari (art.119 comma 9 lett.b) DL 34/2020) hanno diritto al SuperEcobonus:
    • al 110% fino al 31 dicembre 2023 purchè alla data del 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori;
    • 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, ma per ottenere la detrazione è necessario rispettare diversi requisiti: il contribuente deve essere titolare di diritto di proprietà sull’immobile, e avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 € nell’anno precedente, inoltre tale immobile deve essere adibito ad abitazione principale.
  • IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art.119 comma 9 lett. c) e d) DL 34/2020) hanno diritto al SuperEcobonus:
    • al 110% fino al 31 dicembre 2023 purchè alla data del 30 giugno 2023 sia stato realizzato il 60% dei lavori.
  • la detrazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

  

DL Rilancio per Ecobonus, SismaBonus, Fotovoltaico e Colonnine Elettriche

Per accedere agli incentivi “potenziati” si deve:

  • soddisfare i requisiti minimi previsti dai decreti del MISE emanati in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013;
  • assicurare (anche congiuntamente agli interventi legati agli impianti solari fotovoltaici - commi 5 e 6), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), rilasciato da tecnico abilitato.

Luca Rollino

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Queste le possibilità per usufruire del bonus:

I professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civilecon massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. 

  



  

La cessione del credito

La procedura della cessione del credito NON può più essere esercitata per l'Ecobonus (e SuperEcobonus) a partire dal 17 febbraio 2023, come stabilito dal DL 11/2023, convertito in legge 38/2023, escluse alcune eccezioni (barriere architettoniche, ONLUS, case popolari, zone terremotate).

Per tutte le operazioni precedenti a tale data, il DL Rilancio consentiva invece di trasformare la detrazione fiscale in un credito d’imposta, che diventa cedibile ad altri soggetti, banche comprese, e non solo a chi esegue i lavori. Si potrà ottenere in alternativa un sconto in fattura, o cedere i crediti alle banche.

Superbonus – DL Rilancio, Articolo 121 – Cessione del credito valida per:

  • Recupero patrimonio edilizio;
  • Efficienza energetica;
  • Misure antisismiche;
  • Recupero/restauro facciate (anche solo pulitura e tinteggiatura);
  • Installazione impianti fotovoltaici;
  • Installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.

  

NOVITA' DL CESSIONI CONVERTITO (11/2023) - Superbonus spalmato su 10 anni

La legge 38/2023 (di conversione del DL 11/2023 - Cessioni) riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (Sismabonus), aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

Limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, è possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

Inoltre, le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al Superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.

L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023.

Attenzione: essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

NOVITA' DEL DECRETO-LEGGE 176/2022 (AIUTI-QUATER, conv. in legge 6/2023): i soggetti che hanno acquistato crediti d'imposta da Superbonus, sia tramite cessione del credito che con sconto in fattura, derivanti però da comunicazioni inviate al Fisco entro il 31/10/2022, potranno ripartirne l'utilizzo in 10 anni invece che nei 4 o 5 previsti dalla norma attuale. A definire le modalità operative sarà un provvedimento dell'Agenza delle Entrate. Inoltre, è prevista una possibilità di un’ulteriore cessione del credito, passando da due a tre, della detrazione a favore di intermediari qualificati ovvero banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (in totale, si passa da 3 a 4 passaggi totali), ed è stata introdotta la possibilità dell’intervento di SACE a garanzia dei prestiti che le banche concederanno alle imprese per trasformare in liquidità i crediti acquisiti a seguito di interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

NOVITA' DEL DECRETO-LEGGE 115/2022, CONV. IN L. 142/2022 (AIUTI-BIS): i vincoli sulle cessioni dei crediti fiscali vengono 'mitigati': la responsabilità solidale dei cedenti/cessionari si configurerà infatti solo in caso di dolo e colpa grave per i crediti relativi ai lavori successivi all'inserimento dell'asseverazione obbligatoria (cioè al DL Antifrodi, 157/2021). Più nel dettaglio:

  • è abolita la responsabilità solidale, in ogni caso, per i cessionari di crediti derivanti dal Superbonus e per i cessionari dei crediti collegati ad altri bonus edilizi se generati dopo l'entrata in vigore del DL Antifrodi (si ripristina il 'vecchio' art.121 comma 6 del DL 34/2020);
  • per i crediti precedenti a tale data, la responsabilità solidale è abolita solo in presenza di asseverazione e a condizione che il cedente coincida con il fornitore e sia un soggetto diverso da banche e istituti finanziari. Il cedente, ai fini della limitazione della responsabilità solidale, dovrà acquisire ora per allora la documentazione relativa alla certificazione del credito (articolo 121, comma 1-ter DL Rilancio);
  • resta sempre ferma la responsabilità per dolo o colpa grave.

Su tutte le novità apportate in materia di cessione dei crediti e sconto in fattura dai Decreti Aiuti e Aiuti-Bis, l'Agenzia delle Entrate, con circolare 33/E/2022, ha fornito precisazioni dettagliate alle quali si rimanda per approfondimento.

  

Comunicazione modello all'Agenzia delle Entrate

Sappiamo che, allo stato attuale, in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 157/2021 (Antifrodi - poi confluito nella Legge di Bilancio 2022) con l'introduzione del comma 1-ter all’articolo 121 del DL 34/2020 (Rilancio), è stato esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto,

In tal senso l'Agenzia dell'Entrate aveva aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

I contribuenti possono quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla Manovra 2022.

NB1 - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione (datato 3/2/2022) con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (DL 4/2022).

La comunicazione avviene, entro il 16 marzo di ogni anno successivo al periodo di riferimento, utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: "La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)".

NOVITA' DL 11/2023 CONVERTITO - Con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate era 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione - a favore di banche e intermediari finanziari - è concluso dopo il 31 marzo 2023.

Sarà quindi possibile posticipare la comunicazione alle Entrate tramite l'istituto della remissione in bonis, con pagamento di una sanzione di 250 euro.

Chiunque, quindi, abbia una procedura di cessione avviata (basta la manifestazione di interesse con la banca/istituto di credito), potrà presentare l'opzione entro fine novembre.

  

Cessione bonus edilizi: software di comunicazione e FAQ

Attenzione: le Entrate aggiornano piuttosto spesso il canale per la relativa trasmissione delle opzioni per interventi edilizi e Superbonus, pubblicando le specifiche relative al software di compilazione e al software di controllo.

E' attualmente possibile comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità utilizzando il nuovo modello, mentre l'obbligo del visto resta per Bonus Facciate e Superbonus.

Infine, sono anche state aggiornate le Faq dedicate che rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti.


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