Bonus facciate | Cessione del Credito | Facciate Edifici
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Tutto su Bonus Facciate

Il Bonus Facciate - inserito nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020 - è una detrazione fiscale (Irpef) del 60% per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio, attualmente valida sino al 31 dicembre 2022.

NB - I contenuti della pagina sono aggiornati alle seguenti disposizioni recenti:


Che cos'è il Bonus Facciate

Nel quadro di detrazioni sui lavori di ristrutturazione c’è anche il «bonus facciate» che prevede una detrazione del 60% delle spese sostenute per i lavori relativi alla facciata: ma solo per le aree più abitate (le cosiddette «zone omogenee» A e B), e solo per facciate esterne o per facciate interne visibili dall’esterno o da spazio pubblico.

Si tratta di una detrazione che può essere fruita tanto da soggetti IRES quanto da soggetti IRPEF e non presenta limiti di capienza di spesa, né per tipologia di lavorazione, né per numero di unità immobiliare.

Se l’intervento realizzato su elemento esterno di finitura influisce dal punto di vista termico o interessa oltre il 10% della superficie disperdente dell’edificio, si ricade nel campo di applicazione del DM 26/06/2015 “Requisiti minimi degli edifici”: per avere l’agevolazione bisogna in tale caso rispettare i previsti requisiti di isolamento termico.

Gli edifici oggetto degli interventi possono essere strumentali all’attività d’impresa, oppure beni patrimonio e beni merce. Per i pagamenti, invece, sono ammessi sia i bonifici per le ristrutturazioni edilizia, sia quelli per il risparmio energetico.

Come tutti i bonus per la casa, il Bonus Facciate gode della conversione della detrazione in credito di imposta, con possibile successiva alienazione, e dello sconto in fattura. Qualora si opti per la fruizione della detrazione, il Bonus Facciate prevede una durata di 10 anni, con rate di pari importo

Il bonus facciate interessa tutto quanto rappresenta la facciata di un edificio ad eccezione degli infissi.

Il rifacimento dei balconi rientra integralmente nel bonus facciate: spetta inoltre anche per le spese sostenute per il rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone e per la sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

Il bonus facciate spetta, altresì per le spese sostenute per la ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone nonché per la tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento nel suo insieme.

Un articolo speciale e dettagliato approfondisce, elencandoli, tutti gli aspetti del Bonus Facciate dalla A alla Z


Aggiornamenti su Bonus Facciate

Ecco di seguito gli aggiornamenti recenti sul BONUS FACCIATE (SUPERBONUS compreso) ordinati per data. Questa Sezione sarà aggiornata man mano che ci sono novità importanti.

Decreto Cessioni è legge dello Stato: tutte le novità del testo modificato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale

13 aprile 2023 - La legge di conversione del DL Cessioni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Queste le principali novità: proroghe per Superbonus unifamiliari e comunicazioni opzioni anno 2022, ok alle varianti, nuove possibilità per le banche, esenzioni al divieto di cessione e sconto in fattura per determinati interventi, regole per dimostrare gli interventi di edilizia libera, detrazione usufruibile in 10 anni. Scopri tutto su Ingenio!

Superbonus e altri bonus edilizi: stop del Governo a cessione del credito e sconto in fattura

16 febbraio 2023 - a partire dal 17 febbraio 2023, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso (cioè per chi ha già presentato la CILA-S o per i lavori già avviati), non sarà più possibile per i soggetti che effettuano le spese per le quali si possono ottenete bonus edilizi (Superbonus, Eco e Sisma, Ristrutturazioni, Facciate, ecc.) optare per lo sconto in fattura né per la cessione del credito d’imposta. Scopri tutto su Ingenio!

Superbonus, DL Aiuti Quater in Gazzetta: 90% retroattivo per i condomini, proroga unifamiliari fino al 31 marzo 2023, novità per le cessioni del credito

19 novembre 2022 - Novità immediate per il Superbonus dal Decreto Aiuti Quater pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2022: per i condomini c'è un taglio in corsa al 90% per l'anno 2023, proroga al 31 marzo 2023 per il Superbonus al 110% nelle unifamiliari col 30% del SAL entro il 30 settembre 2022 e Superbonus 90% fino al 31/12/2023 per le unifamiliari di chi ha un reddito ISEE sotto i 15.000 euro innalzati in base al nuovo quoziente familiare edilizio. I crediti di imposta da cessioni o sconti in fattura potranno inoltre essere ripartiti in 10 anni al posto dei 4 o 5 attuali. Scopri tutto su Ingenio!


Tutti i provvedimenti su SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS, BONUS FACCIATE ...

In questa pagina riportiamo solo gli ultimi tre aggiornamenti. Per leggere tutti gli aggiornamenti normativi, nonchè quelli legati alle circolari dell'Agenzia delle Entrate, alle diverse Linee Guide e istruzioni di ENEA, CONSUP, e altri .... abbiamo creato una pagina di sintesi: "Superbonus e altri bonus edilizi: gli aggiornamenti normativi".


Le zone ammesse al bonus

L'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.


Bonus Facciate: difficoltà interpretative di un linguaggio tecnico inadeguato.

Il Bonus-facciate non manca di suscitare difficoltà interpretative che hanno inondato l’Agenzia delle Entrate (e non solo) di molteplici interpelli. Le ragioni delle incertezze applicative - in un periodo di compulsiva legislazione - derivano spesso da un improprio utilizzo di terminologie atecniche, interpretate di volta in volta e caso per caso senza un complessivo coordinamento degli effetti e delle ricadute pratiche. Con la conseguenza che l’auspicata semplificazione e sburocratizzazione resta nelle dichiarazioni.

Ermete Dal Prato – nei due contributi che seguono - ne fa una disamina di due aspetti particolari:


Aspetti fondamentali del bonus facciate


Cos'è una facciata

Nella definizione di facciata rientrano "i parapetti delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall’altra, si pongono come elementi esterni aventi un’attitudine funzionale legata al decoro dell’edificio, che è bene di godimento collettivo" (App. Salerno 16 marzo 1992, in Giur. merito 1994, 52).

Sono quindi definibili facciate le parti condominiali relative:

  • a) alla parte esterna dei parapetti;
  • b) al cornicione;
  • c) a cimose, basamenti, frontali e pilastrini.

Quindi le spese ammesse al Bonus riguardano:

  • intonacatura;
  • verniciatura;
  • pulitura;
  • tinteggiatura esterna;
  • rifacimento di ringhiere;
  • decorazioni;
  • marmi di facciata;
  • balconi;
  • restauro marmi di facciata;
  • impianti pluviali, le grondaie per intenderci;
  • interventi sulle strutture opache della facciata.

In definitiva: ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.


Spese escluse dal bonus

Sono escluse dal bonus le spese per:

  • impianti di illuminazione;
  • cavi TV;
  • infissi.

I requisiti per l'accesso

Hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’inquilino ed il comodatario.

L’accesso alla detrazione è possibile per soggetti Irpef e, sino a differente indicazione, anche per soggetti IRES.  Nel dettaglio possono beneficiare della detrazione del 90% per il rifacimento delle facciate:

  • il proprietario o il nudo proprietario dell’edificio;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (ad esempio l’usufruttuario o chi beneficia del diritto di uso o di abitazione);
  • l’inquilino;
  • il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, ma solo per gli immobili che non rientrano tra quelli strumentali o merce.

Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);
  • il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

In uno speciale approfondimento, vengono chiariti tutti i dubbi e proposte una serie di FAQ alle domande più frequenti.


Regole per la fruizione

Così come per l'ecobonus e gli altri sgravi fiscali similari, i pagamenti relativi al Bonus Facciate devono essere tracciabili (bonifico bancario e similari). La detrazione è spalmabile su 10 anni.

Per l'operatività completa, il riferimento è la circolare 2/2020 del 14 febbraio dell'Agenzia delle Entrate che regolamenta a 360 gradi il bonus.

Il Bonus Facciate, inoltre, è cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico (ecobonus, bonus ristrutturazioni, ecc.).

Sconto in fattura/Cessione del credito: ricordiamo che la possibilità di  optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in merito  alle spese sostenute per bonus edilizi (c.2 dell’art. 121 del DL 34/2020) negli anni 2022, 2023 e 2024 è possibile solo per lavori già avviati (per i quali è stata presentata la CILA-S) prima del 17 febbraio 2023 e per alcune eccezioni (barriere architettoniche, ONLUS, case popolari, zone terremotate). A partire da tale data le due opzioni non sono più esercitabili.


Bonus Facciate 60% ed efficienza energetica

Negli interventi più importanti, che abbiano effetti sull’efficienza energetica dell’immobile o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, alla fine dei lavori l’edificio dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015 e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l'involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010.

Interventi di riqualificazione, quindi, che prevedano per esempio l'inserimento di facciate ventilate, capaci non solo di migliorare esteticamente l'involucro dell'edificio, ma anche di ridurre i consumi energetici, rientrerebbero nei benefici fiscali previsti dalla normativa.

In tali casi, i lavori saranno soggetti ai controlli ENEA che, sulla base delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione, monitora e valuta il risparmio energetico ottenuto grazie agli interventi.


Cessione del credito

La procedura della cessione del credito NON può più essere esercitata per il Bonus Facciate a partire dal 17 febbraio 2023, come stabilito dal DL 11/2023, convertito in legge 38/2023, ad esclusione di alcune eccezioni (barriere architettoniche, ONLUS, case popolari, zone terremotate).

Per tutte le operazioni precedenti a tale data, il DL Rilancio consentiva infatti di trasformare la detrazione fiscale in un credito d’imposta, che diventa cedibile ad altri soggetti, banche comprese, e non solo a chi esegue i lavori. Si potrà ottenere in alternativa un sconto in fattura, o cedere i crediti alle banche.

Superbonus – DL Rilancio, Articolo 121 – Cessione del credito valida per:

  • Recupero patrimonio edilizio;
  • Efficienza energetica;
  • Misure antisismiche;
  • Recupero/restauro facciate (anche solo pulitura e tinteggiatura);
  • Installazione impianti fotovoltaici;
  • Installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.

NOVITA' DEL DECRETO-LEGGE 176/2022 (AIUTI-QUATER): i soggetti che hanno acquistato crediti d'imposta da Superbonus, sia tramite cessione del credito che con sconto in fattura, derivanti però da comunicazioni inviate al Fisco entro il 31/10/2022, potranno ripartirne l'utilizzo in 10 anni invece che nei 4 o 5 previsti dalla norma attuale. A definire le modalità operative sarà un provvedimento dell'Agenza delle Entrate.

NOVITA' DEL DECRETO-LEGGE 115/2022, CONV. IN L. 142/2022 (AIUTI-BIS): i vincoli sulle cessioni dei crediti fiscali vengono 'mitigati': la responsabilità solidale dei cedenti/cessionari si configurerà infatti solo in caso di dolo e colpa grave per i crediti relativi ai lavori successivi all'inserimento dell'asseverazione obbligatoria (cioè al DL Antifrodi, 157/2021). Più nel dettaglio:

  • è abolita la responsabilità solidale, in ogni caso, per i cessionari di crediti derivanti dal Superbonus e per i cessionari dei crediti collegati ad altri bonus edilizi se generati dopo l'entrata in vigore del DL Antifrodi (si ripristina il 'vecchio' art.121 comma 6 del DL 34/2020);
  • per i crediti precedenti a tale data, la responsabilità solidale è abolita solo in presenza di asseverazione e a condizione che il cedente coincida con il fornitore e sia un soggetto diverso da banche e istituti finanziari. Il cedente, ai fini della limitazione della responsabilità solidale, dovrà acquisire ora per allora la documentazione relativa alla certificazione del credito (articolo 121, comma 1-ter DL Rilancio);
  • resta sempre ferma la responsabilità per dolo o colpa grave.

Su tutte le novità apportate in materia di cessione dei crediti e sconto in fattura dai Decreti Aiuti e Aiuti-Bis, l'Agenzia delle Entrate, con circolare 33/E/2022, ha fornito precisazioni dettagliate alle quali si rimanda per approfondimento.

Comunicazione modello all'Agenzia delle Entrate

Sappiamo che, allo stato attuale, in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 157/2021 (Antifrodi - poi confluito nella Legge di Bilancio 2022) con l'introduzione del comma 1-ter all’articolo 121 del DL 34/2020 (Rilancio), è stato esteso a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione del 110%, l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto,

In tal senso l'Agenzia dell'Entrate aveva aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

I contribuenti possono quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla Manovra 2022.

NB1 - L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione (datato 3/2/2022) con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni Ter (DL 4/2022).

La comunicazione avviene, entro il 16 marzo di ogni anno successivo al periodo di riferimento, utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: "La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)".

NOVITA' DL 11/2023 CONVERTITO - Con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all’Agenzia delle entrate era 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis anche se l’accordo di cessione - a favore di banche e intermediari finanziari - è concluso dopo il 31 marzo 2023.

Sarà quindi possibile posticipare la comunicazione alle Entrate tramite l'istituto della remissione in bonis, con pagamento di una sanzione di 250 euro.

Chiunque, quindi, abbia una procedura di cessione avviata (basta la manifestazione di interesse con la banca/istituto di credito), potrà presentare l'opzione entro fine novembre.

NB2 - Per il bonus facciate non vale la “franchigia” per i mini-lavori che la Manovra ha dedicato alle altre tipologie di bonus edilizi.

Cessione bonus edilizi: software di comunicazione e FAQ

Attenzione: le Entrate aggiornano piuttosto spesso il canale per la relativa trasmissione delle opzioni per interventi edilizi e Superbonus, pubblicando le specifiche relative al software di compilazione e al software di controllo.

E' attualmente possibile comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità utilizzando il nuovo modello, mentre l'obbligo del visto resta per Bonus Facciate e Superbonus.

Infine, sono anche state aggiornate le Faq dedicate che rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti.


La guida ENEA pubblicata nel 2020 e la guida dell'Agenzia delle Entrate aggiornata a settembre 2022

L’Enea ha pubblicato un Vademecum sul Bonus Facciate in cui specifica quali requisiti tecnici devono avere gli interventi sottoposti all'obbligo d'invio.

L'Agenzia delle Entrate, invece, ha pubblicato il 29 settembre 2022 la Guida ufficiale aggiornata al mese di settembre 2022.


Il testo finale del Bonus Facciate nella Legge di Bilancio 2020 (art.1 commi 219-224)

  • 219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60 per cento.
  • 220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  • 221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
  • 222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  • 223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
  • 224. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

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