Data Pubblicazione:

Edilizia scolastica: finalmente approvato dal Senato il DL ISTRUZIONE

Appriovata anche dal senato il DL 104/2013 in materia di istruzione

L’Aula del Senato ha licenziato definitamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 104/2013 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (DDL 1150/S – Relatore la Senatrice Stefania Giannini del Gruppo parlamentare SCpI), nel testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Confermata, con alcune integrazioni, la norma del testo sulla promozione di mutui per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica e universitaria.
In particolare viene previsto, che per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il MIUR e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti; Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa; Cassa Depositi e Prestiti Spa; soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria.
Per quanto concerne la tipologia di interventi ammessi, si tratta dei seguenti: interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre o interventi su palestre esistenti).
A tal fine, vengono stanziati contributi pluriennali per 40 milioni annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2015.
Viene chiarito che i pagamenti effettuati dalle Regioni, connessi all’attivazione dei mutui, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l’importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.
Viene demandata ad un apposito decreto interministeriale, l’individuazione delle modalità di attuazione delle predette disposizioni, da adottarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, in conformità ai contenuti dell’Intesa sottoscritta in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del DL 179/2012, convertito dalla legge 221/2012.

FONTE ANCE - www.ance.it

In corso d’esame sono state, in particolare, introdotte misure concernenti:

- la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Viene novellato l'art. 18, comma 8-bis, del D.L. 69/2013 prevedendo che con un apposito DPCM siano definite le modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico al fine di predispone il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché gli istituti cui affidare tali attività;

- la prevenzione incendi negli edifici scolastici. Viene posto il termine del 31 dicembre per l'attuazione della normativa sulla prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica. Viene demandato al Ministro dell'interno definire - con apposito decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione - le prescrizioni per la relativa attuazione.


- la sottoscrizione in forma olografa, fino al 30 giugno 2014, delle convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, di cui alle delibere CIPE 32/2010 e 6/2012.

- l’istruzione e la formazione per il lavoro. In particolare, viene previsto che i percorsi di orientamento per studenti - disciplinati dall’art. 8 del provvedimento - e i piani di intervento per la realizzazione di tirocini formativi presso le imprese, di cui all’art. 2 comma 14 del DL 76/2013 convertito dalla legge 99/2013, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendano anche le seguenti misure: giornate di formazione in azienda per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado con particolare riferimento a quelli degli istituti tecnici e professionali; la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli Istituti tecnici superiori anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale.

Viene, altresì, previsto l’avvio - con apposito decreto interministeriale - di un programma sperimentale per il triennio 2014-2016, per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, che contempla la conclusione di contratti di apprendistato.
Sulla stessa tematica, viene modificato l’art. 52 del DL 5/2012 convertito dalla L 35/2012, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per le università di stipulare convenzioni con imprese per la realizzazione di progetti formativi congiunti che prevedano periodi di formazione in azienda sulla base di un contratto di apprendistato.