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Necessarie le Linee guida sulla VIA

Per evitare le procedure sanzionatorie dell'UE, occorrerà specificare meglio i criteri per l’individuazione dei progetti da assoggettare a VIA

Secondo le previsioni dell’articolo 23 della Legge europea 2013 n. 97 del 6 agosto 2013 (G.U. n. 194 del 20/8/2013) per sanare la procedura di infrazione aperta dall’UE contro alcune disposizioni del Codice dell’Ambiente (D. Lgs. 152/2006) sui criteri per l’individuazione dei progetti da assoggettare a VIA sarà necessario emanare apposite Linee guida ministeriali.


La relazione illustrativa al provvedimento recentemente pubblicato spiega che, per superare la procedura di infrazione 2009/2086 e adeguare meglio la normativa italiana alla Direttiva 2011/92/Ue sulla valutazione di impatto ambientale, risulti necessario specificare meglio i criteri e le soglie dimensionali per delimitare l’assoggettamento alla procedura di VIA.
Per l’Unione Europea in Italia la fissazione delle soglie ha preso in considerazione solo alcuni criteri come la dimensione del progetto e l’esistenza di zone protette, ignorandone invece altri. Le linee guida, che dovranno essere emanate da parte del ministero dell’Ambiente entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, serviranno ad individuare soglie e criteri univoci e maggiormente conformi alle disposizioni comunitarie. Nelle linee guida dovrebbero essere quindi considerate anche le caratteristiche dei progetti, la loro localizzazione e l’impatto potenziale da essi prodotto.
Sulla base di tali Linee guida ed entro i successivi tre mesi dalla loro entrata in vigore le Regioni potranno predisporre criteri e soglie per l’assoggettamento a verifica di assoggettabilità dei progetti rientranti nella loro competenza. Trascorso tale termine in assenza di disciplina specifiche regionali, i progetti elencati all’Allegato IV della parte II del D. Lgs. 152/2006 saranno necessariamente sottoposti a verifica preventiva di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie. Nel caso in cui alcuni progetti non ricadano neppure parzialmente in aree protette, si prevede che le Regioni possano determinare, previa motivazione, l’esclusione di alcune categorie progettuali dalla verifica di assoggettabilità alla VIA. 

FONTE: ANCE - WWW.ANCE.IT