Data Pubblicazione:

Installazione di sistemi radianti: requisiti e responsabilità secondo il DM 37/2008

Il Decreto Ministeriale 37/2008 contiene le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Il decreto riporta i requisiti tecnico-professionali delle figure coinvolte.
Nel presente articolo viene approfondita l’applicazione del DM 37/2008 ai sistemi radianti ovvero a sistemi di climatizzazione a pavimento, soffitto oppure parete costituiti da serpentine nelle quale circola acqua calda oppure fredda per riscaldare o raffrescare gli ambienti.


Di cosa parla il DM37
Il DM 37 riguarda gli impianti collocati all'interno o nelle relative pertinenze degli edifici. Vengono descritti i requisiti tecnico-professionali delle figure coinvolte, la progettazione, realizzazione e installazione degli impianti,  la Dichiarazione di conformità, gli obblighi del committente o del proprietario e le sanzioni.

 

 

Installazione di sistemi radianti: requisiti e responsabilità secondo il DM 37/2008

 

Articolo 1: ambito di applicazione
L’articolo 1 del DM 37/2008 riporta l’elenco degli impianti oggetto del Decreto. I sistemi radianti rientrano nella definizione della lettera C, ovvero:
“Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”.  
Gli impianti di riscaldamento, ossia il complesso di prodotti destinati alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari sono generalmente composti da (Figura 1):

  • un generatore di calore (ad esempio una caldaia oppure una pompa di calore)
  • un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati;
  • un sistema di distribuzione del calore (ovvero l’insieme delle tubazioni che collegano il generatore al sistema di emissione
  • uno sistema di emissione del calore (ad esempio un sistema radiante).

 

 Esempio di sistemi impiantistici in un edificio
Figura 1. Esempio di sistemi impiantistici in un edificio

 

Articolo 3: le imprese abilitate
Le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, è in possesso dei requisiti tecnico - professionali descritti nell'articolo 4.
Per l’installazione di sistemi radianti sono di seguito riportate esempi di attività delle imprese che installano sistemi radianti:

Registro delle imprese:

  • INSTALLATORE DI IMPIANTI TERMO-SANITARI;
  • INSTALLAZIONE, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E A GAS E DI CONDIZIONAMENTO;
  • INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIAN TI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.

Albo provinciale delle imprese artigiane:

  • INSTALLATORE DI IMPIANTI TERMOSANITARI.

Articolo 4: i requisiti tecnico-professionali
L’esercizio delle attività impiantistiche è subordinato al possesso di specifici requisiti tecnico professionali la cui verifica è demandata alla Commissione provinciale per l’artigianato per le imprese artigiane e al Registro delle Imprese per le restanti.
L’art. 4 prevede il possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico?professionali: 
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni.

 

Articolo 7: la dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è il documento che al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente.
Tale dichiarazione deve essere redatta anche in caso di modifica o parziale sostituzione dell’impianto.

 


SPECIALE

sistema-radiante-01-300.jpg

Sistemi radianti: tutto quello che è importante sapere

Una raccolta di appunti tecnici dedicata alle caratteristiche principali, alla normativa e alla posa in opera della tecnologia radiante.

Con l'obiettivo di dare un supporto immediato ai nostri lettori interessati a capire di più sul tema, abbiamo realizzato questa pagina di collegamento a diversi articoli pubblicati sul nostro portale grazie al contributo di tecnici esperti ed in particolare dell'ing. Clara Peretti.

LINK allo Speciale a cura di Clara Peretti


 

Un esempio per i sistemi radianti:
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

 

Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte

Riferimenti
Approfondimento Tecnico Consorzio Q-RAD: Installazione di sistemi radianti: requisiti e responsabilità per le figure coinvolte secondo il DM 37/2008