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Superbonus 110%: Resta il nodo della Responsabilità per sbloccare il mercato della cessione dei crediti

È stato approvato alla Camera la modifica del decreto Semplificazioni sulla cessione dei crediti derivanti dal superbonus 110% e altri bonus edilizi da parte degli istituti bancari. Ma restano i problemi.

È stato approvato alla Camera la modifica del decreto Semplificazioni sulla cessione dei crediti derivanti dal superbonus 110% e altri bonus edilizi da parte degli istituti bancari. 

Questa modifica permette agli intermediari finanziari di cedere ai propri correntisti titolari di partita IVA i crediti derivanti dal superbonus 110% e dai bonus edilizi minori anche per i crediti generati prima del 1 Maggio 2022.  

Tale limite temporale, aveva contribuito all’incagliamento di più di Euro 5.1 miliardi secondo un ultimo monitoraggio del Ministero dell’ Economia al 19 maggio 2022 così suddivisi: Superbonus per 3,6 mld mentre per gli altri bonus 1,4 mld di euro. L'entità maggiore bloccata risulta essere quella derivante dalla prima cessione e dallo sconto in fattura dai 31 a oltre i 180 giorni. 

È opportuno notare che questo emendamento è stato votato all’unanimità e quindi da un lato è chiaro che il governo è unito nel suo tentativo di salvare a vari livelli il superbonus, dall’altro vi è la consapevolezza che il mercato del credito da detrazioni edilizie è diventato “too big to fail” ovvero troppo grande per fallire. 

Il grafico sottostante mostra un ipotetico procedimento di un credito generato da bonus edilizi: 

Superbonus 110%: Resta il nodo della Responsabilità per sbloccare il mercato della cessione dei crediti

 

Permettere la quarta cessione ai correntisti diversi dai consumatori è potenzialmente un importante modifica qualora i compratori finali alla quale la banca cede i crediti che eccedono il loro plafond (determinato dalla proiezione di imposte future) siano convinti di fare un buon affare e ciò rimane tutto da vedere. 

Prima di tutto, sarà necessario da parte degli istituti di credito adeguarsi alla “quarta cessione”. Mettere in piedi gli iter procedurali e di distribuzione, richiede tempo, quindi nonostante affermazioni incoraggianti da parte di alcuni istituti che hanno già cominciato ad avere conversazioni con potenziali acquirenti, prima di settembre sarà difficile vedere le prime “quarte cessioni”. 

Ma come sottolineato dal Dott. Nicola Forte, (Commercialista esperto in diritto tributario e consulente fiscale del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori) in un webinar organizzato da Geo Network "La nuova disciplina delle detrazioni fiscali a seguito della conversione in legge del DL n. 50/2022", c'è un altro aspetto che richiede una modifica ed è il tema cosiddetto della responsabilità solidale dei cessionari, per il quale molti si attendevano un intervento in sede di conversione legge del decreto aiuti che non è arrivato. 

Le preoccupazioni per i cessionari sono sorti di seguito alla circolare dell’ Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 23/E) che ha colto specialmente le banche di sorpresa in quanto coinvolge i concessionari nel recupero della detrazione “indebitamente fruita” anche in casi non previsti dalla norma.

Dott. Nicola Forte, precisa che:

“Nell'articolo 121 comma 4 del Decreto Rilancio, si dice chiaramente che i fornitori e soggetti cessionari, cioè coloro che acquisiscono il credito rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o misura maggiore rispetto al credito d'imposta acquistato; ad esempio se la banca acquista 100 e utilizza 102 sicuramente ne risponde; a parte queto caso, il soggetto acquirente può rispondere in solido col soggetto cedente solo nell'ipotesi di concorso in frode. 

È lecito che ci sia l’aspettativa di diligenza nei controlli da parte dell’istituto bancario anche al fine di mantenere alta la propria reputazione ma l’interpretazione che la norma dica espressamente che se la banca controlla male ha la responsabilità solidale è controversa; vi sono anche perplessità sui sei indicatori pubblicati nella stessa circolare dell’ Agenzia delle Entrate di cui la banca che effettua il controllo con diligenza deve tenere conto. Il risultato di tutto ciò è che gli istituti già erano fermi per un problema di scarsa capacità di acquisto ora prima di riaprire ci pensano tre o quattro volte perché stanno mettendo in piedi tante altre operazioni che li aiuteranno a controllare con una conseguente ritardo nella possibilità di riapertura.” 

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