L’articolo descrive una sintesi sulle regole per accedere al “Bonus 110%”, introdotto dal DL Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34) modificato dalla Legge 77/2020 (Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77). Al testo ufficiale riportato negli articoli 119 e 121 si aggiungono le regole e i nuovi requisiti previsti nei decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 e del 3 agosto (entrambi pubblicati in G.U. il 5 ottobre 2020) e i documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate (circolari e provvedimenti).
Il superbonus prevede tre tipologie di interventi:
Questi tre interventi sono definiti TRAINANTI e sono di seguito descritti.
I sistemi impiantistici sono inseriti nel superbonus in quanto strettamente collegati all’efficienza energetica. Sono infatti incentivati al 110% alcune delle tecnologie che garantiscono risparmio energetico riducendo così i consumi e le emissioni di CO2.
Il tema degli impianti è articolato, in quanto spesso il sistema è composto da molteplici componenti che necessariamente devono essere coordinati. Rappresenta tale complessità il mondo dei sistemi radianti, che viene di seguito descritto e analizzato.
I sistemi radianti rientrano nel superbonus quando abbinati ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica degli edifici individuata dal decreto, come ad esempio l’installazione di una caldaia a condensazione oppure una pompa di calore oppure l’allaccio al teleriscaldamento o abbinati a caldaie a biomassa. I sistemi radianti rappresentano la miglior scelta impiantistica perché integrano in un unico terminale riscaldamento e raffrescamento al fine di raggiunger i più elevati risparmi sia energetici che economici.
Un impianto termico, del quale i sistemi radianti fanno parte è dettagliato nell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs 48 del 10 giugno 2020. La definizione è la seguente: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione (come ad esempio caldaie, pompe di calore,..), distribuzione (come ad esempio sistemi radianti e relativi sistemi di distribuzione), accumulo e utilizzazione del calore nonché' gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Un esempio di impianto termico è quindi un generatore, abbinato al sistema radiante (pavimento e/o parete e/o soffitto), tubazioni della distribuzione, sistema di regolazione, sistema di deumidificazione e VMC. All’interno del Superbonus i sistemi radianti sono considerati parte dell’intervento trainante relativo alla sostituzione del generatore.
Tabella 1. Interventi trainanti e trainati
SI RICORDA CHE:
La guida dell’Agenzia delle Entrate sulle detrazioni legate all’efficienza energetica fornisce indicazioni sulle spese connesse detraibili:
Sono comprese tra le spese detraibili al 110% quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento). Si precisa che l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
I sistemi di regolazione sono contenuti nella definizione di impianto termico dall’11 giugno 2020. L'installazione di sistemi per il controllo della termoregolazione realizzati contestualmente ad uno dei due interventi trainanti permette di inserire questi dispositivi all'interno del superbonus 110%.
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