Bonus Ristrutturazione 50%, Ecobonus 65% ed SuperEcobonus 110% per la ristrutturazione di sottofondi, massetti e pavimentazioni
Molteplici sono gli incentivi previsti dalla normativa italiana per gli interventi sulle pavimentazioni interne nell’ambito di ristrutturazioni e/o riqualificazioni energetiche di edifici esistenti di seguito una carrellata delle possibili casistiche e delle opportunità di agevolazione.
Il rifacimento della pavimentazione di un edificio esistente suscita spesso parecchi dubbi riguardo alle possibilità di ottenere le agevolazioni fiscali.
A fare chiarezza sul tema ci pensa l’Agenzia delle Entrate, che definisce quando gli interventi sui pavimenti danno diritto alle agevolazioni e quando non si possono ottenere questi benefici economici. Nel primo caso, per i diversi tipi di agevolazioni previste e le varie casistiche che si possono incontrare, ci si potrebbe addirittura riferire al termine “Bonus Pavimenti”, ma tale definizione non è stata ancora contemplata in alcun modo dal legislatore.
Di seguito tutte le opportunità in breve.
Le agevolazioni e le detrazioni fiscali nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie sono disciplinate dall’art. 16-bis del Dpr 917-86 (Testo unico delle imposte sui redditi), secondo cui può essere detratto dall’Irpef il 36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Con la Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) è stata confermato nuovamente l’aliquota maggiorata 50% per la detrazione degli interventi con un importo massimo di spesa per le ristrutturazioni di 96.000 €. Si parla quindi in questo caso di bonus ristrutturazione con detrazione al 50%, all’interno del quale sono compresi anche agli interventi sulle pavimentazioni, ma è necessario distinguere il sia il tipo di intervento edilizio, sia la tipologia di immobile in cui si interviene.
L’intervento di rifacimento della pavimentazione può essere sempre detratto se riguarda le parti comuni di un condominio, anche se rientra nell’ambito della manutenzione ordinaria. Nello specifico il nuovo pavimento deve essere localizzato nella stessa posizione di quello precedente all’interno dell’edificio. La detrazione riguarda queste voci di spesa:
Si sottolinea inoltre che è possibile portare in detrazione anche gli interventi che riguardano la semplice riparazione dei pavimenti interni, sempre all’interno delle parti comuni del condominio, anche se non si sostituiscono le piastrelle.
Il discorso è diverso per le abitazioni private. In questo caso, infatti, l’intervento di sola manutenzione ordinaria non rientra all’interno delle agevolazioni. Facendo un esempio pratico, la posa di un nuovo parquet in una o più stanze non permette di accedere alla detrazione, in quanto è considerata manutenzione ordinaria.
Nelle singole unità immobiliari si può ottenere la detrazione se si agisce sulle pavimentazioni solo se l’intervento costituisce una voce di spesa di un più ampio intervento di ristrutturazione. Il rifacimento del pavimento dunque non basta, ma deve essere associato ad uno o più interventi, per essere ricompreso nella manutenzione ordinaria, quali, ad esempio:
In questo modo si accede agli incentivi nell’ambito del bonus ristrutturazione, potendo quindi detrarre fiscalmente dall’Irpef il 50% del costo dell’intervento complessivo.
L’intervento di rifacimento del pavimento, oltre alle detrazioni legate alle ristrutturazioni edilizie, può essere ricondotto alle detrazioni legate al risparmio energetico. Si tratta dell’Ecobonus, ossia un insieme di detrazioni fiscali previste per gli interventi edilizi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. La Legge di Bilancio per il 2020 ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali.
Con il rifacimento del pavimento si ha diritto all’Ecobonus se l’intervento rientra nella categoria delle strutture opache orizzontali (comma 345, articolo 1, Legge 296/2006) che contribuiscono al risparmio energetico dell’involucro degli edifici esistenti. L’operazione deve essere collegata dunque ad un progetto di efficientamento energetico, e in questo caso il bonus si traduce in una detrazione che varia tra il 50% e il 65% dell’importo lavori.
Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Gli interventi devono riguardare edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale, inclusi gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa e i fabbricati rurali.
In questo caso non vi sono differenze se l’intervento viene effettuato in un’abitazione privata piuttosto che in uno spazio comune di un condominio, ma è comunque necessario rispettare dei requisiti ben precisi, come vedremo nei paragrafi successivi.
L’intervento, per poter essere detraibile, deve:
Figura 1 – Valori limite della trasmittanza termica utile (U) delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m2K).
Le opere incluse nel bonus riguardano:
L’Agenzia Nazionale Efficienza Energetica (ENEA), nel Vademecum del 25/03/2020, specifica chi può accedere alle detrazioni per gli interventi di coibentazione delle strutture opache orizzontali di edifici esistenti. Hanno diritto alle detrazioni tutti i contribuenti che:
Una delle ultimissime novità in termini di agevolazioni fiscali è il Super Ecobonus, misura introdotta a seguito dell’emergenza Coronavirus dal Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio). Nell’ambito delle possibilità di ottenere le detrazioni si ampliano e diventano ancora più premianti. Si può beneficiare del Super Ecobonus nel caso in cui si debba installare un impianto di riscaldamento a pavimento.
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