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Emergenza Covid-19: la guida operativa aggiornata ANCE in materia di lavoro

L'ANCE ha pubblicato una guida operativa in materia di lavoro aggiornata agli ultimi decreti (Cura Italia e Rilancio) contenente, tra l'altro, alcune indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, le istruzioni Inps per fruire della cassa integrazione in deroga, regole per la sicurezza anti-contagio, trasferte, formazione e altro

L'ANCE ha pubblicato una guida operativa in materia di lavoro aggiornata agli ultimi decreti (Cura Italia, DL Rilancio, decreto-legge 33/2020, DPCM 17 maggio 2020) contenente, tra l'altro, alcune indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, le istruzioni Inps per fruire della cassa integrazione in deroga, regole per la sicurezza anti-contagio, trasferte, formazione e altro

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E' aggiornata agli ultimi provvedimenti sull'emergenza Covid-19, la speciale guida ANCE dedicata al lavoro in edilizia e nelle costruzioni e denominata "Guida operativa in materia di lavoro COVID-19".

Normativa di riferimento e premesse

Le misure anti contagio si collocano al di fuori della prevenzione regolata dal d.lgs. 81/2008, essendo il Covid un rischio generico, uguale cioè per tutta la popolazione. I protocolli infatti contengono misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

La Legge “Cura Italia” prevede che i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1metro, utilizzano, come dispositivi di protezione individuale (DPI) (la cui definizione è riportata all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

Non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione, come chiarito nel  “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 realizzato da Confindustria.

Protocollo anti-contagio per le imprese edili

Formazione

Il Ministero del lavoro, in risposta ad una specifica FAQ sulla formazione in materia di sicurezza, ha chiarito che per quanto la formazione a distanza sia da preferire, è possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alla luce di tale chiarimento, secondo le indicazioni del Formedil diramate con la circolare n. 22/2020, tutte le Scuole Edili/Enti unificati che dispongono degli spazi necessari e siano in grado di garantire le misure di prevenzione stabilite possono effettuare la formazione in presenza.

Mascherine in edilizia

Elenco dettagliato di tutte le possibili mascherine utilizzabili, partendo dal presupposto che l’art. 16 del DL “Cura Italia” prevede che per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano considerate dispositivi di protezione individuale, ossia attrezzature destinate ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

NB - la mascherina chirurgica non protegge il lavoratore dall’esposizione agli agenti potenzialmente pericolosi (polveri, fibre, ecc.) presenti in cantiere. È pertanto ovvio che, in tali casi di esposizione, rimangono indispensabili gli idonei DPI (FFP2 e FFP3).

Sanificazione

Si rimanda alla circolare n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute ha come oggetto “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.

Credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro per la sanificazione e DPI

  • l'art.120 del DL Rilancio prevede il riconoscimento, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’allegato 1 al medesimo DL 34/2020 (ad es. attività di bar e ristorazione in genere, alberghi), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
  • l'art.125 prevede invece il riconoscimento a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché in favore di tutti gli altri enti di natura privata (ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria), di un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Lavoro

  • Licenziamenti: ampliato dal DL Rilancio a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo (16 agosto 2020) nonché sospese le relative procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Viene inoltre prevista la possibilità per il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo con contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione, decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento;
  • Congedi, bonus, permessi: il Cura Italia ha previsto la possibilità, per l’anno 2020 e a decorrere dal 5 marzo, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, di fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, di uno specifico congedo per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs n. 151/2001). Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Tale facoltà è stata estesa, dall’art. 72 del D.L. n. 34, c.d. rilancio, fino al 31 luglio 2020. Gli eventuali periodi di congedo parentale, di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, saranno convertiti nel congedo suddetto con diritto all’indennità e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Ribadita anche dal DL n. 34/2020 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, utilizzabile in alternativa per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, debitamente comprovata. Il bonus verrà erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis della L. n. 50/2017 (cfr. Circolare Inps n. 44/2020).

Trasferte

Il Protocollo del MIT dello scorso 24 aprile, da applicare alle opere pubbliche, prevede, che “sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate”.

Questa previsione è stata mutuata da quella già contenuta nel Protocollo confederale dello scorso 14 marzo e confermata anche nell’aggiornamento al Protocollo stesso dello scorso 24 aprile (al punto 8).

Sul punto la Confindustria, nella nota di commento al Protocollo del 14 marzo aveva chiarito che "Il protocollo si limita, nella logica generale del ridurre gli spostamenti non veramente necessitati, a suggerire di non dare luogo a spostamenti in questo momento non fondamentali per il business (spostamenti commerciali, per marketing, etc.)".

Quindi:

  • a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n. 19/2020. Tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
  • fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, fermo restando la possibilità, in ogni caso, di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • con riferimento agli spostamenti interregionali, dal 3 giugno 2020 gli stessi possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico presente in tali aree.

LA GUIDA OPERATIVA INTEGRALE ANCE SUL LAVORO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

 


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