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Carote in calcestruzzo, norme cogenti, norme volontarie, CTU e CTP, sentenze e regolamenti: che casino

La legge non ammette ignoranza! si, ma non solo di chi le deve applicare, ma anche di chi le scrive.

Di recente è stata pubblicata la versione italiana della norma UNI EN 13791:2019 - Valutazione della resistenza a compressione in sito nelle strutture e nei componenti prefabbricati di calcestruzzo. Si tratta di una norma importante, visto che il tema della qualità del calcestruzzo in opera è sempre più oggetto di discussione. È una norma che modifica sostanzialmente la precedente versione del 2008, prevedendo la possibilità di effettuare carote più piccole, fissando (finalmente) un numero minimo di carote, dei criteri di valutazione dell’affidabilità dei risultati ... ma in questo articolo non parlo solo di questo !!!

 

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Cambiano le norme sul calcestruzzo: ma si applicano le nuove norme ?

La norma, di cui abbiamo pubblicato un bell'approfondimento del dott. Roberto Marino (Cambia la valutazione della resistenza in opera di strutture in calcestruzzo: analisi della nuova norma) in cui si spiegano i passaggi più complessi, riguarda un tema importante.

E non è un semplice passaggio di metodo di prova: nell’articolo si dimostra come con il nuovo riferimento normativo la verifica della resistenza in situ diventa più severa. Nell’esempio riportato di circa un 10% delle prestazioni attese. Questo avrebbe conseguenze anche sulla progettazione del calcestruzzo da parte dei fornitori.

C’è però un problema. 

 

La nuova norma (rev. 2019) sulle carote in calcestruzzo non è applicabile

Il problema è che le norme tecniche, le NTC 2018, citano le norme del 2008. Per quanto riguarda la gerarchia delle norme (La L.1086 e la gerarchia delle norme: una guida alla comprensione del valore delle norme) infatti prevale, di fronte a due prescrizioni normative diverse, l’indicazione delle NTC.

Nelle NTC 2018 la resistenza caratteristica del calcestruzzo in situ va calcolata secondo quanto previsto nella norma UNI EN 13791:2008, ai §§ 7.3.2 e 7.3.3, considerando l’approccio B se il numero di carote è minore di 15, oppure l’approccio A se il numero di carote non è minore di 15, in accordo alle Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo elaborate e pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Quindi, a norma di legge, continua ad avere efficacia la norma del 2008, ritirata però in sede UNI e CEN.

 

La nuova norma (rev. 2019) sulle carote in calcestruzzo è applicabile

Non è però del tutto così. Infatti le norme tecniche si applicano per i calcestruzzi strutturali. Ma nel caso di calcestruzzi non strutturali, a quale riferimento normativo mi riferisco?

Il campo di applicazione delle norme tecniche per le costruzioni lo troviamo nell’oggetto stesso del documento “Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. 

Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.” 

Quindi, considerando i requisiti essenziali, se abbiamo un’opera in calcestruzzo che non rientra in questo oggetto delle NTC, ci troviamo in una situazione in cui non vi è la prescrizione cogente alla norma del 2008, e quindi, vale la norma del 2019.

 

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Quale norma applico ? Prendiamo il caso dei Pavimenti Industriali 

Una delle situazioni più complesse e universalmente dibattute è quella delle pavimentazioni industriali in calcestruzzo. Un caso che ho trattato più volte su INGENIO, e di cui in questo articolo avevamo fatto un quadro piuttosto esaustivo "Lo strano caso dei pavimenti industriali in calcestruzzo" ricordando la genesi dei pareri e delle posizioni ufficiali sull'argomento, fino al parere firmato dal Consiglio Superiore dei LLPP.

Riprendendo dal punto in cui ci lascia l'articolo suddetto e applicandolo a queste riflessioni, ... quindi ... , se una pavimentazione industriale rientra all’interno delle fattispecie considerate dal parere del Consiglio Superiore dei LLPP ... allora siamo in un caso di pavimentazione industriale strutturale e ... quindi ... si applicano le Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e ... quindi ... in caso di contenzioso, le carote si fanno nel rispetto della UNI EN 13791:2008, mentre nel caso in cui la pavimentazione NON rientri nelle fattispecie di cui allo stesso parere del Consupp e quindi non sia strutturale si applica la UNI EN 13791:2019 con tutte le conseguenze del caso.

 

Opera strutturale o non strutturale, NTC o non NTC, norme vecchie e norme nuove ... un bel casino

Se a qualcuno, per caso, la situazione sembra fino a questo momento di semplice applicazione ... vorrei con un esempio spiegare perchè in realtà non lo è.

Prendiamo il caso di un'immobiliare che decide di realizzare un pavimento industriale, scollegato da strutture e fondazioni, in cui non è prevista l’installazione di scaffalature o impianti che possano portare a situazioni di pericolo. Il professionista chiamato a valutare – come il parere del CONSUPP prevede – se l’opera ricade nel concetto di struttura o meno, decide di non caratterizzarla come struttura. Si procede quindi alla realizzazione nel rispetto del DPR 380/2001 e successive integrazioni senza l’onere del progetto, della direzione lavori e collaudo. Il capannone viene acquistato dall’azienda Rossi che decide di realizzarci delle scaffalature di modesta entità. Chiede al progettista delle scaffalature di valutare se l’installazione delle stesse possa creare dei problemi in merito al requisito sulla sicurezza (Requisito 1 Allegato I del Regolamento (UE) n. 305/2011) il quale dichiara che vista la modesta entità delle scaffalature non vi è questo problema. Dopo l’installazione delle stesse, e un certo periodo di utilizzo del capanno, si creano delle fessure alla pavimentazione. Nasce un contenzioso legale, il giudice nomina un CTU il quale ritiene che il problema sia strutturale e, di conseguenza, che la pavimentazione debba intendersi come struttura. Per saggiare la qualità del calcestruzzo fa quindi delle carote.

Semplice? Provate a rispondere alle seguenti domande:

  • Quale giudizio prevale, quello del professionista iniziale, quello che ha dato l’avvallo per l’installazione delle scaffalature o quello del CTU ?
  • Le NTC si applicano?
  • Con quale norma si faranno le prove di carotatura? Quelle del 2008 o del 2019?

Faccio notare che nell'esempio ho considerato la presenza di una serie di pareri scritti dei professionisti che nella realtà quasi mai abbiamo. Quindi stiamo parlando di un esempio virtuoso, virtuosissimo. Inoltre, possiamo aggiungerne altre di domande:

  • il committente che aveva commissionato l’opera come non strutturale ha delle responsabilità?
  • i professionisti che sono stati chiamati a esprimere dei pareri tecnici giudicando l’opera come non strutturale hanno delle responsabilità?
  • l’impresa che aveva realizzato l’opera come non strutturale ha delle responsabilità?
  • il fornitore di calcestruzzo per l’opera come non strutturale ha delle responsabilità?

 

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Serve chiarezza e semplificazione

Il DPR 380 dopo vent’anni di onesta vita in servizio andrebbe aggiornato. E sappiamo che è in fase di aggiornamento. Speriamo che si operi una grande azione di semplificazione e razionalizzazione.

Occorre superare il tema del non strutturale e strutturale

Una balaustra di un terrazzo, strutturale o meno, deve essere progettata, la sua costruzione deve essere verificata da un direttore dei lavori, e compresa nel collaudo. Un controsoffitto fa male se cade sulla testa delle persone a prescindere che qualcuno lo abbia catalogato struttura o non struttura. Quando attacco una libreria - in sospensione - a un muro non dovrebbe bastare una valutazione sul costo delle viti e dei tasselli per comprendere se è un pericolo o meno per i figli che ci dovranno studiare a fianco. Occorrono norme basate sui principi, e quindi semplici, con poche differenziazioni.

Più tecnicismi inseriamo nelle norme – come ci insegnava Pozzati – e più rendiamo difficile l’applicazione della legge e la qualificazione delle costruzioni.

Il nuovo testo unico delle costruzioni (già un passaggio importante, non più testo unico della sola edilizia) dovrebbe essere davvero unico, e riguardare tutte le opere, prevedendo sempre la figura del progettista, del direttore lavori e del collaudatore in ogni costruzione, e la presenza di uno strutturista in ogni intervento di ristrutturazione.

Oggi ci sono norme e prassi, riconosciute da Accredia, che affidano il compito di verifica della sicurezza e della progettazione di un serramento a un installatore !!! Ho un caro amico che è stato fermo per tre mesi - miracolato - perchè gli è caduto un infisso in testa mentre passava sotto una palazzina.

E per quanto riguarda la normativa tecnica occorre al più presto arrivare a un riordinamento e a una semplificazione. Valore universale delle NTC, passaggio istituzionale per qualsiasi modifica di una norma richiamata, che deve essere sempre gratuita, visto che è obbligatoria.

Non è possibile che oggi un operatore del settore delle costruzioni – dal professionista all’impresario, dal tecnico all’applicatore – debba sapersi muovere in un marasma di Norme di legge, Istruzioni CNR, Linee Guida CONSUPP, Ordinanze Protezione Civile e Commissari, documenti ENEA, Circolari dell’Agenzia delle Entrate, Marcature CE europee, certificazioni volontarie, CAM EPD CVT, sentenze della Cassazione, sentenze del TAR, sentenze della Corte dei Conti, ANAC, regolamenti edilizi che cambiano all’interno dei 7.982 comuni italiani ... 

Per chi in questi mesi si è incazzato solo perchè doveva cambiare l’autocertificazione ogni 20 giorni provi a pensare per un momento a povero tecnico delle costruzioni che a seconda che si chiami pergolato, pergotenda o tenda cambiano le leggi di comune in comune.

Non possiamo pensare di lavorare in un sistema delle costruzioni in cui è la rincorsa alla sentenza più favorevole, allo spostamento della responsabilità tramite asseverazione, alla gigliottina del silenzio assenso che viene affidata la gestione delle regole del buon costruire.

Occorre tirare fuori la testa dalla sabbia, e per una volta affrontare con serietà il problema. Sono partito da un semplice caso, quelle delle carote in calcestruzzo, per arrivare a un problema molto più ampio, quello della normazione del settore delle costruzioni.

Serve una grande opera di semplificazione

La legge non ammette ignoranza! Sì, ma non solo di chi le deve applicare, ma anche di chi le scrive.