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Direttore dei lavori e competenze professionali su strutture in cemento armato: le responsabilità

Cassazione: è nullo il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri

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Segnaliamo l'ultima pronuncia della Cassazione in materia di competenze professionali, l'ordinanza 2913/2020 dello scorso 7 febbraio che, nello specifico, riguarda una costruzione di una casa rurale, con struttura portante in cemento armato situata in zona sismica a destinazione agricola.

L'oggetto del contendere è rappresentato dal ricorso contro la sentenza della Corte di Appello (secondo grado) che aveva confermato la responsabilità di un geometra/direttore dei lavori di una struttura in cemento armato in zona sismica, in relazione ai vizi accertati sull'opera, condannandolo al risarcimento dei danni.

Il direttore dei lavori e le sue competenze

La Cassazione parte da lontano, sottolineando che il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.

Ne deriva che il DL deve accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia le modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae quindi a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (Cassazione civile sez. II, 15/10/2013, n.23350.

Le competenze professionali dei geometri

L'altro aspetto è quello legato alla competenza professionale in senso stretto del geometra (rispetto all'ingegnere e/o all'architetto). Gli ermellini confermano quanto sancito dalla Corte d'Appello, ricordando che le competenzee del geometra, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 274/1929, sono:

  • progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
  • progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili.

E' quindi nullo, il contratto di affidamento della direzione dei lavori di costruzioni civili ad un geometra, ove la progettazione richieda l'esecuzione, anche parziale, dei calcoli in cemento armato, attività demandata agli ingegneri, attese le limitate competenze attribuite ai geometri dall'art. 16 del RD 74/1929.

Quando un geometra può progettare una costruzione? Il criterio

Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), r.d. n. 274/1929, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge 64/1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri (Cassazione civile sez. II, 17/11/2015, n.23510).

Qui siamo in zona sismica, per cui anto bastava per affermare l'esclusiva competenza professionale degli ingegneri e degli architetti ed escludere la competenza del geometra, e riguardava una casa rurale a due piani fuori terra con struttura portante in cemento armato, costituita da travi e pilastri, e quindi di una struttura architettonica particolarmente complessa, che comportava l'esecuzione, di complicati calcoli.

Ne consegue che, correttamente, la Corte ha ritenuto che la prestazione professionale del geometra fosse contra legem ed ha dichiarato la nullità del contratto, ai sensi degli artt, 1418 c.c. e 2229 c.c., trattandosi di prestazioni non rientranti tra quelle consentite ai geometri.

Le responsabilità di appaltatore e direttore dei lavori

Ma c'è di più. La sentenza, per dirimere l'ultimo motivo, va a toccare le rispettive responsabilità di progettista, appaltatore e direttore dei lavori in caso di vizi sull'opera realizzata. Vediamole:

  • appaltatore: si parla di 'diligenza', nel senso che anche se l'appaltatore si attiene alle previsioni di un progetto altrui, risponde sempre dei vizi dell'opera pur avendo eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute. La diligenza qualificata dell'appaltatore presupporrebbe, infatti, la sua capacità di rilevare e segnalare eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione. E' invece esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico;
  • direttore dei lavori: pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, il DL è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto. Significa che sono sue prerogative: l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica; l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. In definitiva, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE E SCARICABILE IN FORMATO PDF

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