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Fresato d’asfalto: in Gazzetta Ufficiale il regolamento per il corretto riutilizzo. Le specifiche

Il decreto del Minambiente del 28 marzo, pubblicato in GU e in vigore dal prossimo 3 luglio 2018, regola la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso

Il regolamento del Ministero dell'Ambiente contenuto nel decreto 69/2018, pubblicato nella GU n.139 del 18 giugno, è particolarmente importante perché fissa le regole e i parametri tecnici per stabilire esattamente quando il conglomerato bituminoso (sotto varie forme) si può riutilizzare e quando invece va considerato un rifiuto.

Nello specifico, le regole - che si applicano in riferimento al conglomerato bituminoso ex art.184-ter comma 2 del d.lgs. 152/2006 e NON SI APPLICANO al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 - consentono una gestione più chiara da parte delle imprese del materiale che viene ricavato in grandi quantità in ogni occasione dei normali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle reti esistenti. Più esattamente, il regolamento si applica al conglomerato bituminoso identificato con il codice EER 17.03.02 di varia provenienza, come la fresatura a freddo, la demolizione della pavimentazione oppure ancora dal "granulato di conglomerato bituminoso" che è stato recuperato.

Entro 120 giorni a partire dall'entrata in vigore del provvedimento - ovverosia il 3 luglio 2018 - il produttore del materiale (cioè il "gestore di un impianto autorizzato per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso") deve presentare all'autorità competente per le autorizzazioni ambientali.

In attesa dell'ok, "il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato" se in linea con i parametri tecnici indicati dal decreto, da attestare tramite "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" all'autorità competente e all'Agenzia per la protezione ambientale.

Inoltre, l'art.4 del Regolamento specifica che:

  • il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità competenti;
  • il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformita' alla norma UNI 10802:2013 per la verifica di sussistenza dei requisiti.