Sicurezza Lavoro
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Sicurezza sul lavoro: il CNI riceve chiarimenti sul DURC

Sicurezza sul lavoro: il CNI riceve chiarimenti sul DURC

La Commissione per gli Interpelli risponde a due quesiti posti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito ad alcuni aspetti sul DURC, il cosiddetto Documento Unico di Regolarità Contributiva.
 
I quesiti nascono da un’istanza pervenuta dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena che il CNI ha fatto sua e girato alla Commissione per gli Interpelli della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
Di seguito l’oggetto dei due quesiti:
-       - Chiarimento in merito all’esatto significato della frase: “assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”,
-       - Chiarimento circa i margini di intervento dell’amministrazione concedente, in caso di assenza del DURC.
A tale richiesta la Commissione per gli Interpelli ha risposto con l’lnterpello n.1/2016, prot. 37/0005572 del 21/03/2016 e scaricabile in fondo all’articolo.
 

RISPOSTA AL PRIMO QUESITO. Riguardo il primo quesito (esatto significato della dizione “in assenza del documento unico di regolarità contributiva”), la Commissione per gli Interpelli, dopo aver richiamato la disciplina di riferimento, afferma che per assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) “deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”. E questo in aderenza a quanto specificato nella recente normativa che disciplina il cd DURC on-line (DM 30/01/2015).
“In altri termini, se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi, non viene rilasciato un ‘DURC irregolare’, non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola, ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare”.
La Commissione coglie poi l’occasione per ricordare che – nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia – il responsabile dei lavori non è più tenuto a trasmettere il DURC all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori.
 
RISPOSTA AL SECONDO QUESITO. Per quanto concerne il secondo quesito avanzato dal CNI circa l’ammissibilità della sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo ad iniziativa delle amministrazioni concedenti, in caso di assenza di regolarità contributiva, la Commissione per gli Interpelli chiarisce dichiarando che “l’amministrazione concedente può sospendere l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa”.
 
Si rimandano comunque tutti gli interessati alla integrale lettura dell’Interpello n.1/2016, prot. 37/0005572 del 21/03/2016, della Commissione per gli Interpelli scaricabili di seguito.

- Art.90 d.lgs. 9/04/2008 n.81

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