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CRONOTACHIGRAFO: esentati imprese e rivenditori edili

Sono esentati dall'obbligo del cronotachigrafo i veicoli con una massa totale non superiore a 7,5 tonnellate che trasportano materiali edili entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente

Lo chiarisce il MIT con la Circolare n. 4409 del 27 febbraio 2015.
 

Sono esentati dall'obbligo del cronotachigrafo i veicoli con una massa totale non superiore a 7,5 tonnellate che trasportano materiali edili entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente. Modificato così il Regolamento UE 561/2006, nel quale all'articolo 3 è stata aggiunta la lettera a bis), concernente l'esenzione dall'obbligo del cronotachigrafo per i trasporti con veicoli (o combinazioni di veicoli) che hanno massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e che sono impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione entro un raggio di cento chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
La circolare richiama così la decisione della Corte di Giustizia Europea che ritiene che i termini "materiale o attrezzature" riguardano anche "i beni, quali materiali da costruzione o i cavi, necessari all'esecuzione dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente del veicolo considerato". Viene precisato che "una siffatta attività che...(omissis)... non può consistere nella guida del veicolo e deve costituire l'attività principale dello stesso conducente e non dell'impresa considerata". Ne consegue, per esempio, che non è esentato dall'uso del cronotachigrafo l'autista di un veicolo fino a 7,5 tonnellate di un'azienda commerciale che opera entro cento chilometri che trasporta merci vendute o destinate alla vendita. Non è esentato nemmeno l'autista di un veicolo fino a 7,5 tonnellate appartenente a un'impresa artigiana se il trasporto dei macchinari (o dei materiali) soddisfa le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa, ma non del conducente stesso.

Leggi la Circolare n. 4409 del 27 febbraio 2015.