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Quando il pavimento diventa strutturale …

Una riflessione su compiti e responsabilità alla luce del parere del CONSUP

La recente circolare del Consiglio Superiore del Lavori pubblici dello scorso 8 agosto ha chiarito che le pavimentazioni industriali devono ritenersi strutturali quando:

  • a) svolgono una funzione strutturale
  • b) comunque interagiscano con le strutture di elevazione e/o di fondazione 

per cui, in caso di cedimento o eccessiva deformazione, possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.

ermete-dalprato.jpgPerché, va sempre tenuto presente, l’obiettivo della norma è quello della salvaguardia della salute pubblica.

Solo nel caso in cui l’eventuale danneggiamento della pavimentazione non comporti conseguenze sulla stabilità dell’opera le pavimentazioni possono considerarsi elementi di finitura esenti dal comportamento strutturale del manufatto.

Questo asserto comporta che le pavimentazioni industriali qualificabili strutturali – ai sensi della soprariportata definizione – sono soggette al rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

Il che rappresenta un cambio radicale di “visione” di tali opere che emergono al rango di strutture soggette alla disciplina pubblicistica che le regola.

Pavimentazioni industriali: chi stabilisce se è strutturale o no ?

Innanzi tutto sorge spontanea una domanda: chi stabilisce quando la pavimentazione diventa struttura ?

Perché, da come è formulata la qualificazione, la classificazione di elemento strutturarle o non strutturale non è affidata ad un dato numerico o quantitativo comprensibile “erga omnes”, ma ad un apprezzamento tecnico specialistico necessariamente demandato ad una valutazione tecnica.

In ultima analisi non potrà essere l’uomo della strada a stabilire se una pavimentazione è o no strutturale, ma un tecnico che la esamina, caso per caso, alla luce delle conoscenze tecniche della scienza delle costruzioni.

Non è possibile che sia altrimenti perché l’incidenza strutturale di un elemento della costruzione dipende dalla sua funzione all’interno dello schema statico e non dalla sua dimensione: si pensi ad esempio alla funzione strutturale (e sismica) di un (apparentemente modesto) muro di tamponamento in un telaio in cemento armato. Che ci sia o non ci sia cambia il comportamento della struttura.

E il tecnico “adeguato” a dichiarare se la pavimentazione è strutturale o meno non può che essere quello in grado di progettare quell’opera.

Attenzione però: in ultima analisi sarà il competente ufficio regionale a stabilire se la qualificazione è stata corretta o meno e, se non lo è, le sanzioni saranno a carico del Committente e del Costruttore (posatore del pavimento industriale) !

D’altra parte da sempre il pavimento industriale viene progettato, ma ora la progettazione dovrà essere eseguita da tecnico “adeguato” come vuole la legge (artt. 64 – 93 del DPR 380/01).

Rispettare le Norme Tecniche sulla progettazione riguarda il progettista del pavimento.

Ma non è tutto: il riconoscimento di “struttura” comporta anche:

  • precisi adempimenti e responsabilità (con conseguenze anche sul piano penale) per altri operatori del processo: il Committente, il Costruttore
  • l’entrata in scena di altri personaggi finora poco noti nel settore: il Direttore dei Lavori e il Collaudatore.

Il pavimento industriale fino a ieri ….

La norme … 

Tutto il processo di realizzazione è stato fin ad oggi soggetto:

  • da un lato alle norme civilistiche del Codice Civile (per la redazione del contratto e per la verifica degli adempimenti sulla cui base si svolgevano poi gli eventuali contenziosi e la verifica delle responsabilità (che erano responsabilità per inadempimento contrattuale)
  • all’altro alle norme tecnologiche prestazionali che istituti (privati) di varia natura (anche autorevoli, ma pur sempre privati) stabiliscono di volta in volta seguendo l’evoluzione tecnologica in costante miglioramento e arricchimento. Norme che altro non sono che la traduzione del principio della “regola dell’arte” che lo stesso Codice Civile richiama, ma non cristallizza mai (né potrebbe farlo) in una disposizione di legge. Queste norme prestazionali sono facoltative e possono essere o no recepite nel contratto che è la “lex specialis” che regola poi il rapporto tra committente e fornitore (del pavimento). Sono dunque norme che vanno rispettate solo se entrano a far parte del contratto e solo in quel caso diventano parametro di valutazione della prestazione del fornitore.

Qualora il fornitore del pavimento sia anche appaltatore di opere aventi rilevanza edilizia ci sono poi anche le norme del DPR 380/01 – Parte Prima (Testo Unico dell’Edilizia) (per esse rimandiamo per ora agli articoli 3, 6, 6bis, 10, 22 del TUE).

La situazione normativa di ieri è dunque quella che abbiamo schematizzato nella figura 3, nell’ambito della quale si sono tradizionalmente mossi gli operatori (committenti e fornitori/posatori) dei pavimenti industriali (vedi figura 2).

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Gli attori del processo ….

Il processo si svolgeva dunque così: il Committente declinava i requisiti voluti (magari rifacendosi e richiamando norme prestazionali) che venivano tradotti in un progetto e inseriti quale parte integrante in un “contratto” che diveniva poi il metro su cui misurare la coerenza della prestazione (il pavimento).

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In questo schema già si insinuano alcune criticità potenziali: la scelta del Progettista è del Committente ed è il Committente che espone le proprie esigenze al Progettista il quale (essendo un tecnico del settore) le traduce in Progetto; il Fornitore/posatore del pavimento dovrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) solo l’esecutore del progetto.

Ma spesso non è così perché il committente non è pienamente consapevole delle sue esigenze (non sa cosa vuole, o, meglio, non sa di non sapere cosa vuole davvero) e non esprime compiutamente quali saranno gli usi cui il pavimento sarà sottoposto e le prestazioni richieste e attese: da qui il potenziale contenzioso su tutte le cose non dette ma solo sottintese (per ignoranza e pur senza malafede).

Nel momento della traduzione in progetto delle esigenze del Committente deve nascere una interlocuzione tra Committente, Progettista (e, se già noto, anche) Produttore/Posatore in quel rapporto di “leale collaborazione” che sempre deve contraddistinguere la stipula di un contratto. Ognuno mette le proprie conoscenze per il raggiungimento dell’obiettivo: il miglior pavimento possibile che risponda alle specifiche esigenze del committente.

Il Progettista del pavimento però – finora – non era necessariamente un tecnico abilitato e il progetto non doveva rispondere a specifici requisiti cogenti (ma solo a quelli di contratto). Non dimentichiamo che anche il rapporto tra Committente e Progettista è regolato da un contratto di natura professionale che addirittura si configura come “obbligazione di risultato” e non mera Obbligazione di mezzi”. Sul punto torneremo in chiusura per meglio chiarire come si dovrebbe operare.

Pavimentazioni industriali: Cosa cambia oggi

Se, e sottolineo se, il pavimento è anche strutturale (ma direi che capita spesso) il quadro normativo diventa ora quello della figura 4 in cui si vede che (ferma restando la disciplina del Codice Civile e il TUE – Parte Prima – in colonna di sinistra -) in colonna di destra si aggiungono le Norme Tecniche per le Costruzioni (da ultimo NTC 2018, quelle del D.M. 17.01.2018) che dettano i criteri progettuali strutturali (vincolanti) cui devono attenersi i progettisti.

E questo è un problema dei progettisti (che però oggi devono essere professionisti abilitati all’esercizio professionale); ma l’obbligatorietà del rispetto delle NTC comporta anche adempimenti procedimentali di natura pubblicistica (chiamiamoli pure burocratici, ma nel senso nobile del termine) a carico:

  • Del Committente 
  • Del Costruttore
  • Direttore dei Lavori
  • Del collaudatore.

Come si vede entrano nel processo “costruttivo” responsabilità nuove e, in particolare, figure nuove (o, meglio) figure che assumono una veste palese i cui ruoli non sono più affidati ad un rapporto contrattuale, ma sono definiti per legge.

E le leggi che regolano questo rapporto sono:

  • La legge n. 1086/1971
  • La legge n.64/1974

oggi recepite nel DPR 380/01 Parte Seconda (TUE – Parte Seconda) cui si riferiscono gli articoli di maggior interesse che tra poco citeremo.

Nella figura 4 abbiamo anche riportato il d.lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che ulteriormente definisce le prescrizioni normative in caso in cui si operi in un Appalto Pubblico di Lavori o Forniture. Il che non è caso improbabile.

In figura 5 riportiamo allora quali sono oggi gli attori del processo (in caso di pavimenti strutturali) e vediamo affacciarsi nuovi attori che qui di seguito elenchiamo. Riportiamo cumulativamente le disposizioni per le opere in c.a. e metalliche (ex legge n. 1086/71) e quelle per le zone sismiche (ex legge n. 64/74) perché ormai sono ben poche in Italia le zone esenti da un qualche grado di sismicità; per i dettagli occorrerà rifarsi alla verifica puntuale della zona in cui si opera e della tipologia di intervento.

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Gli adempimenti che la legge (il DPR 380/01) dispone sono: 

Committente:

  • art. 64 – obbligo di progetto
  • art. 67 – obbligo di collaudo
  • art. 93 – denuncia e deposito del progetto
  • art. 94 – obbligo acquisizione autorizzazione (se dovuta)
  • artt. 71, 95 –– responsabilità e sanzioni penali

Progettista:

  • art. 64 – obbligo di progetto

Direttore dei lavori:

  • art. 64 – conservaz. in cantiere del progetto
  • art. 65 – relazione a strutture ultimate
  • art. 66 – tenuta dei documenti in cantiere 
  • artt. 72, 95 – ottemperanza alle prescrizioni e sanzioni penali

Appaltatore/Esecutore:

  • art. 65 – obbligo di Denuncia lavori
  • artt. 72, 95 – sanzioni penali

Collaudatore:

  • art. 67 – obbligo di collaudo
  • art. 74 – ottemperanza alle prescrizioni e sanzioni penali

Qualche annotazione esplicativa a margine della figura 5: si è ipotizzato che ci sia un Appaltatore principale e che il Fornitore/posatore dei pavimenti operi in subappalto. In questo caso si complica il rapporto perché il progetto del pavimento non potrà non essere già precisamente definito nel progetto generale dell’opera (come è giusto che sia se è strutturale), ma eventuali modifiche comportano nuovo deposito ed è bene che il subappaltatore verifichi se siano stati compiuti gli adempimenti di chi l’ha preceduto per non incorrere nell’esecuzione di lavori abusivi.

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Come si vede gravano sul Committente e sul Costruttore specifiche responsabilità di Deposito/Autorizzazione del progetto e di Denuncia prima dei lavori con conseguenze sanzionatorie penali.

Il Progettista è esente da responsabilità esecutive che ricadono esclusivamente sul Direttore dei Lavori e sul Costruttore (e poi sul Collaudatore).

Pavimentazione strutturale: complicazione burocratica o occasione di crescita ?

Ogniqualvolta qualcuno ci complica la vita (ed è indubbio che l’introduzione di adempimenti amministrativi nuovi sia percepita all’inizio così) la reazione è di solito di insofferenza e di giudizio (nella migliore delle ipotesi) di inutilità. Non foss’altro perché ci cambia le abitudini e tutti siamo costituzionalmente resistenti al cambiamento.

Poiché volenti o nolenti ci si dovrà adeguare, forse vale la pena vedere se non ci siano opportunità da cogliere; la schematizzazione e - se vogliamo - l’irrigidimento dei ruoli, porta infatti anche un necessario chiarimento “di chi fa che cosa” a fronte di una sostanziale sovrapposizione (o confusione) che mi pare invece ci sia attualmente e che spesso incrementi e confonda il contenzioso.

Pare non irrilevante (e utile) : 

  • Chiarire cosa deve fare il Progettista quando traduce in progetto (atto tecnico che è obbligazione di risultato) le esigenze prestazionali del Committente,
  • Chiarire che il Progettista è la “mano tecnica” del Committente che lo ha incaricato (che ne ha la responsabilità della scelta) e che a Lui deve rispondere e non ad altri
  • Chiarire che cosa deve controllare il Direttore dei Lavori (nominato dal Committente e Sua longa manus in cantiere) che è Responsabile dell’accettazione dei materiali e della loro corretta messa in opera,
  • Chiarire che il Collaudatore – anch’egli nominato dal Committente - è tenuto per legge a verifiche periodiche e prove in corso d’opera per controllare l’esecuzione come da contratto, sindacando sia l’opera dell’Appaltatore/Esecutore, sia (non lo si dimentichi) anche l’attività di controllo del Direttore dei Lavori

Non è poca cosa. E definisce i ruoli in un eventuale contenzioso.

Anche perché tutta l’attività si svolgerà alla luce di un Progetto Depositato e sempre verificabile.

Abbiamo risolto tutti i problemi? 

Certamente no.

Il processo di realizzazione di un manufatto edile è un processo complesso in cui spesso tendiamo a semplificare i ruoli, evidentemente sovrapponendoli, e quindi confondendoli e confondendone le responsabilità; che poi vengono al pettine in caso di contenzioso.

Il settore poi presenta una casistica ampia e variegata vuoi per la diversità delle tipologie di prodotto, che per dimensione delle ditte e delle forniture, vuoi per modalità esecutive (appaltatore o subappaltaore), che per tipo di appalto (sola esecuzione o progettazione ed esecuzione), …

Quali che siano le tipologie contrattuali che ne conseguono gli adempimenti amministrativi e gli “attori” del processo realizzativo però restano gli stessi.

E gli stessi restano i ruoli, anche se a volte semplificati (e quindi sovrapposti) nei casi più semplici.

Per ogni contratto occorrerà trovare quello che in diritto amministrativo si chiama “il giusto procedimento” ovvero lo schema operativo adeguato e semplificato ma non per questo confuso.

A questo scopo ci aiuta analizzare i ruoli prendendo a confronto quello che la legge dispone in caso di appalti pubblici, ove la complessità è sicuramente massima, ma l’analisi è certamente la più completa e (lasciatemelo dire a dispetto di tutti i detrattori della Pubblica Amministrazione) funzionale. 

Non abbiamo molti altri modelli perché il Codice Civile è assolutamente schematico e carente in tal senso e le figure professionali che delinea sono – per così dire – dichiarate ma non definite. Vengono comunque chiamate in causa nel DPR 380/01 che lo integra nel caso delle strutture.

Analizzare casi complessi ci agevola poi a risolvere anche quelli semplici perché, quando dovremo unificare ruoli, sapremo però anche come assemblare i compiti e le responsabilità.

Esempio. Possiamo sovrapporre il Direttore dei Lavori con il Progettista unificandolo nello stesso professionista ? Sì, ma valutiamone bene i pro e i contro. E’ una scelta del Committente.

Possiamo unificare nello stesso professionista il Progettista, il Direttore dei Lavori e il Collaudatore? Mai, perché il Collaudatore dovrà essere garante per il Committente – come abbiamo detto – anche dell’operato del Direttore dei Lavori e non solo dell’Esecutore. È organo di controllo e come tale dovrà essere terzo.

Per inciso l’esigenza di un organo di controllo finale era già sentito, se è vero che le Istruzioni CNR-DT 211/2014 (§ 13.5) già suggerivano le funzioni del Certificatore che ora andranno ricomprese in quelle del Collaudatore obbligatorio per legge (art. 67). 

La finalità della Norma Tecnica per le Costruzioni.

Non dimentichiamo ciò che abbiamo premesso all’inizio.

La Norma Tecnica per le Costruzioni ha la finalità della Sicurezza e della Pubblica Incolumità.

Non ci garantirà di per sé la qualità del prodotto e la sua rispondenza alle esigenze del Committente.

Questo sarà garantito solo se il Committente avrà inserito nel progetto (richiamando le norme tecnologiche che sono la traduzione tecnica esecutiva della “buona regola dell’arte”) le sue peculiari aspettative.

Allora è vero che il progetto diventa il perno dell’esecuzione del lavoro e che tutti gli attori del processo produttivo devono attenersi ad esso, ma perché il progetto rappresenti davvero quel che il Committente vuole, bisogna che il Committente espliciti bene le Sue richieste e aspettative al Progettista.

Un suggerimento

In altri termini a monte del rapporto Committente/Esecutore (il contratto d’Appalto) deve essere ben definito il contratto professionale di progettazione tra Committente e Progettista.

In questo può venire in aiuto quel che dispone la legislazione dei lavori pubblici ed in particolare il Regolamento di Esecuzione (oggi rappresentato dal DPR 207/2010) che all’articolo 15, commi 5 e 6 prevede un Documento Preliminare alla Progettazione che stabilisca (tra l’altro):

  • Le esigenze e i bisogni da soddisfare
  • Le regole e le norme tecniche da rispettare
  • Le funzioni che dovrà svolgere l’intervento
  • I requisiti tecnici 
  • I possibili sistemi di realizzazione

e quant’altro sia ritenuto utile dire al Progettista per la redazione del progetto.

Tutto ciò va definito a monte del progetto.

E a valle, perché no (come si usa nei contratti pubblici) andrebbe fatta una verifica del progetto (detto validazione) che, prima di metterlo in esecuzione, controlli che il progetto sia rispondente ai requisiti esigenziali posti. (vedi figg. 5 e 6/A).

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Solo così il Progetto (depositato) potrà diventare (come si dice) “centrale”, ovvero il perno su cui articolare l’esecuzione e su cui gli “attori” (D.L., Appaltatore/Esecutore del pavimento, Collaudatore) possano costantemente e affidabilmente riferirsi come abbiamo cercato di schematizzare nella figura 6/B.

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Il Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.) diventa elemento cardine.

E andrà redatto da un consulente del Committente (Suo fiduciario) che possibilmente non sia lo stesso progettista. E magari sia poi sia anche il Validatore.

Nella figura 6/A abbiamo ipotizzato due possibili casi:

  • In colonna di sinistra il caso “di scuola” in cui il Committente incarica un Suo progettista e successivamente (dopo i deposito e, se occorre, l’autorizzazione) sceglie l’Esecutore 
  • In colonna di destra il caso (certamente frequente) in cui il Committente incarica direttamente l’Esecutore (Pavimentista) affidandogli anche la redazione del Progetto.

In entrambi i casi (e forse a maggior ragione nel secondo) è fondamentale la redazione di un Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) che a monte del progetto definisca le prestazioni attese.

È lì che si annida il potenziale contenzioso, prima ancora che nel contratto di mera esecuzione.

Occorre però che ci sia una Committenza matura e consapevole, che comprenda che è meglio spendere un po’ di tempo in più all’inizio per definire bene i requisiti esigenziali e prestazionali del prodotto in funzione dell’uso futuro, piuttosto che dissipare poi tempo, denaro (e fegato) nelle cause di sempre incerto esito.

La professionalizzazione degli operatori è doverosa e possibile, quella della Committenza è certamente più problematica

Ma se, come si suol dire, “chi ha la testa l’adoperi” il mondo professionale e produttivo dovrà adoperarsi per indurre consapevolezza e maturità anche in una Committenza variegata e disomogenea. 

Per quel già richiamato principio di “leale collaborazione” che deve improntare il contratto.


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LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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Ermete Dalprato

Professore a c. di “Laboratorio di Pianificazione territoriale e urbanistica” all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino

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