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Cosa rischia un millantatore del titolo di Ingegnere

Scopri cosa rischia chi svolge abusivamente la professione

La valutazione del rischio

Qualche anno fa parlando con un amico di tecnici di un paese (che non nomino) mi diceva: “sai, loro sono quello che è scritto nel biglietto da visita”.

Non per snobismo, io ho l’abitudine di mettere il titolo ing. raramente e solo in caso di ufficialità, perché vorrei che quelli con cui ho a che fare mi conoscessero prima come persona e poi anche come ingegnere.

Tengo però a precisare che essendo persona di modesta levatura il titolo me lo sono sudato, mi è costato sacrifici e ci tengo, eccome.

Cosa rischia un millantatore del titolo di Ingegnere

Finita questa parentesi, l’amico Andrea Dari (Ingegnere, ndr) a valle dell’articolo che ho recentemente scritto proprio sul titolo di ingegnere mi ha detto: "però adesso scrivimi che cosa rischia un millantatore e a chi bisogna segnalarlo".

Io adesso ci provo, ma come succede di solito si imbocca una strada e poi se ne trovano anche altre, a volte pure senza uscita. Per questo, visti i miei limiti in materia giuridica, ho beneficiato dell’aiuto dell’amico avv. Antonio Bovo della segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Venezia a cui sono grato.

Chi si spaccia per ingegnere e non lo è rischia l’art. 498 del Codice Penale (Della falsità personale) che fa parte dei delitti contro la fede pubblica.

Il reato è stato depenalizzato nel 1999 e quindi sanzionato in via amministrativa, anche se fra le massime si rinviene che  se fosse derivato un danno anche solo morale, l’Ordine è legittimato a costituirsi parte civile.

La denuncia va fatta all’Autorità Giudiziaria (Circolare 98/2001 CNI)

Ma lo spartiacque vero si ha se ricorre anche l’azione, perché in questo caso rinviene l’“esercizio abusivo della professione”, art. 348 del Codice Penale (Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato).

Cosa rischia il finto ingegnereCosa rischia chi svolge la professione di Ingegnere senza essere abilitato

Qui il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 Euro e la confisca dei beni che hanno contribuito a commettere il reato (tipico l’odontoiatra dentista).

Questo articolo è stato riveduto recentemente (Legge 3/2018) con il riordino delle professioni sanitarie che storicamente si ritrovano più soggette. In realtà però questo contiene anche aggravanti  siano derivati l’omicidio colposo o lesioni colpose o il coinvolgimento di figure professionali.

Detto velocemente, il professionista istigatore (cioè chi ha determinato altri a commettere il reato o che ha diretto le attività di chi ha commesso il reato) sconta da uno a cinque anni e la multa da 15.000 a 75.000 Euro. 

Se a commettere il reato è un professionista iscritto ad un albo professionale ?

Quello su cui mi voglio soffermare è invece il punto riguardante il fatto che a commettere l’esercizio abusivo sia un professionista iscritto ad un albo professionale (direbbe anche altro ma è di difficile individuazione); in questo caso viene fatta la segnalazione all’Ordine di appartenenza, per il provvedimento disciplinare ai fini dell’interdizione (sospensione) da uno a tre anni. 

Quest’ultimo punto comporta uno studio più accurato per le conseguenze che potrebbe avere, ma con l’avvertimento derivante da una profilazione del tutto teorica in quanto non ho riscontri storici di accadimento.

Esemplifico, allora, il caso semplice del Geometra che firma un progetto di un impianto Elettrico che è al di fuori della “sua speciale abilitazione dello Stato”; oltre alle conseguenze penali, dovrebbe subire anche quelle disciplinari. 

La domanda, a cui però non so dare certezza, riguarda altre fattispecie che potrebbero sorgere all’interno dello stesso Ordine.

Mi riferisco in questo caso, sempre in via esemplificativa, ai professionisti antincendio previsti con valore di Legge dal DLGS 139/2006 (ex Legge 818/84) e i cui requisiti sono stati regolamentati con DM 05/08/2011. Quindi, iscrizione ad albo più corso abilitante di 100-120 ore con esame (salvo casi speciali) e crediti formativi di 40 ore ogni 5 anni per il mantenimento.

Se un iscritto, senza aver fatto il corso e l’esame, firma un’asseverazione antincendio rischia l’esercizio abusivo e il procedimento disciplinare (aggravato dal fatto di essersi inventato il codice identificativo di iscrizione nell’elenco), in analogia con l’interpretazione estensiva attuata dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, dell’articolo 348 del Codice penale (sentenza n.11545 del 23.3.2012).

E se il professionista non ha i crediti formativi ?

Il caso più tipico, però, potrebbe essere quello dell’atto fatto senza essere in regola solo con i crediti formativi. In questo caso, a mio parere, ci si dovrebbe agganciare, in maniera analogica, alla fattispecie di assenza dei crediti formativi in generale.

Su questa parte esiste una circolare del CNI (625/2015) che conclude, dalle disposizioni esistenti, non trattarsi di esercizio abusivo della professione, ma di illecito disciplinare, in quanto i titoli per esercitare (abilitazione e iscrizione all’albo) ci sarebbero, ma con difetto di aggiornamento.

Il Dl 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011 riporta:

“La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.

Siccome ad oggi il CNI non ha ancora proposto alcunché di preciso (pena edittale), chi firma un atto senza essere a posto con i crediti rischia dall’avvertimento alla cancellazione; contestualmente a circostanze attenuanti, recidive, alla diligenza del buon padre di famiglia del Collegio di disciplina etc. significa niente e tutto.

I miei sentiti complimenti a chi è arrivato fin qui.